Cassazione Penale, Sentenza n. 7579/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, quanto al capo A), la sussistenza dei gravi indizi per il concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione di due cabine di verniciatura e relativi impianti (valore circa €410.000). Il ricorrente deduceva: nullità/extra petita per avere il Tribunale del riesame esaminato anche elementi relativi al capo B) che il G.i.p. aveva già revocato; insufficienza dei gravi indizi a suo carico; prova che le cabine non facevano parte del patrimonio della fallita ma erano state acquistate da A.M. s.r.l. in vista di una rivendita a MPS; e che, in ogni caso, la condotta distrattiva sarebbe riconducibile esclusivamente all'Ingrosso, non all'Elia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'esame del capo B), spiegando che la parte della motivazione relativa al capo B) era mera trasposizione illustrativa della precedente ordinanza del G.i.p. e che la valutazione decisiva era autonoma e riferita esclusivamente al capo A). Sulla sostanza, il Tribunale ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico dell'Elia per concorso nella bancarotta fraudolenta: intercettazioni e conversazioni dimostrerebbero la trasmissione di numeri di matricola a Elia al fine di predisporre documentazione di vendita fittizia e la realizzazione di un'operazione volta a ottenere finanziamenti e crediti d'imposta utilizzando beni della fallita. Le deduzioni difensive circa documentazione contraria sono state considerate censure di merito non ammissibili in questa sede. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291 c.p.p.
Principio della domanda cautelare: il ricorrente sosteneva che il Tribunale del riesame avesse deciso su questioni non richieste; la Corte ha ritenuto che l'esame di elementi relativi al capo B) fosse meramente descrittivo e che la valutazione decisiva fosse limitata al capo A), quindi nessuna violazione del principio.
art. 273 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per richiedere valutazione della prova prodotta; la Corte ha rilevato che il sindacato sulle ordinanze di riesame è limitato alla congruenza e coerenza logica della motivazione e non al riesame di merito sull'attendibilità probatoria.
art. 137 D.Lgs. n.385/1993 (TUB)
Richiamato in riferimento al capo B) (mendacio bancario), per il quale il G.i.p. aveva ritenuto non applicabili misure cautelari; la Corte ha spiegato che la presenza nella motivazione di fatti collegati al capo B) non implica reintroduzione della misura per tale capo.
art. 640-bis c.p.
Norma sul reato di bancarotta fraudolenta (richiamata nella ricostruzione dei reati rilevanti): la Corte ha considerato che la fattispecie di distrazione rientra nella fattispecie e che il concorso dell'extraneus è configurabile sulla base della normativa e della giurisprudenza applicata.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L.176/2020
Norma che permette la trasmissione di richieste scritte del Procuratore Generale in sede di decisione del ricorso; citata in relazione alle richieste del P.G. di inammissibilità.
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame può riportare e riprodurre, a fini illustrativi, elementi e motivi provenienti dal provvedimento del G.i.p. senza che ciò implichi automaticamente che decida su cò che il G.i.p. aveva già revocato; ciò che conta è la parte valutativa autonoma e il campo di applicazione della decisione.
- Per la sussistenza del concorso dell'"extraneus" nella bancarotta fraudolenta sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dell'estraneo nell'evento e la sua consapevolezza dell'illiceità e della qualifica del soggetto attivo: non serve che l'estraneo abbia materialmente compiuto tutte le operazioni, ma che abbia concorso con apporto causale e coscienza del fatto illecito.
- Intercettazioni e conversazioni che mostrano coordinamento operativo (es. trasmissione di numeri di matricola, indicazioni per predisporre documentazione di vendita) possono costituire indizi gravi e significativi per la custodia cautelare, se collegati logicamente allo schema fraudolento (vendite fittizie, ottenimento di finanziamenti e crediti d'imposta).
- Le contestazioni che richiedono una rivalutazione probatoria o un sindacato sulla veridicità di documenti e attestazioni rientrano nel merito e, se la motivazione del giudice è adeguata e coerente, sono inammissibili in sede di riesame di legittimità sull'ordinanza cautelare.
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre dimostrare l'assenza dei requisiti cautelari (es. mancanza di gravi indizi); deduzioni meramente alternative o basate su diversa interpretazione documentale sono spesso insufficienti se il giudice ha motivato congruamente il quadro indiziario.
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