Ordinanza n. 2854/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di diniego dell'istanza di finanziamento agevolato presentata dalla ricorrente in data 3 settembre 2025, prot. FPPMI-00284, adottato dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del “Fondo di Patrimonializzazione PMI - PR FESR Lazio 2021 -2027”, e comunicato in data 22 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura per presunta mancanza del requisito di solidità economica e per asserita incompatibilità con le azioni del Programma FESR; - del provvedimento di conferma dell'esito negativo dell'istruttoria, adottato dal medesimo Gestore a seguito della presentazione delle osservazioni e controdeduzioni da parte della ricorrente ed inviato il 23.10.2025, con il quale è stato dichiarato che tali osservazioni non sarebbero state oggetto di valutazione in quanto afferenti al merito creditizio, ritenuto insindacabile, e con il quale è stato ribadito il rigetto della domanda; - di ogni atto istruttorio presupposto, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del finanziamento agevolato ed esclusione dalla procedura, nonché successiva conferma dell’esito negativo dell’istruttoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di finanziamento agevolato presentata nell’ambito del Fondo di Patrimonializzazione PMI - PR FESR Lazio 2021-2027, motivato dalla presunta mancanza del requisito di solidità economica e dall’asserita incompatibilità con le azioni del Programma FESR. È stato inoltre impugnato il successivo provvedimento di conferma dell’esito negativo dell’istruttoria, con il quale il gestore ha dichiarato di non avere valutato le osservazioni e controdeduzioni della società perché attinenti al merito creditizio, ritenuto insindacabile, ribadendo il rigetto della domanda. Sono stati dedotti motivi di illegittimità degli atti e degli atti istruttori presupposti, ma il testo dell’ordinanza non ne espone il contenuto specifico.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Considerato il numero di potenziali controinteressati derivante dalla natura degli atti impugnati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati interessati alla procedura selettiva mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Amministrazione. L’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e gli estremi dei provvedimenti impugnati, oltre alla formula prevista dall’ordinanza. La pubblicazione dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza; la prova dell’adempimento dovrà essere depositata entro il successivo termine perentorio di quindici giorni. La causa è stata rinviata per la trattazione direttamente all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Massime di principio
- Quando la natura degli atti impugnati e il numero dei potenziali controinteressati rendono difficoltosa o eccessivamente onerosa l’integrazione del contraddittorio nelle forme ordinarie, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’amministrazione, indicando gli elementi necessari a garantire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio può stabilire termini perentori distinti per l’adempimento della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, rinviando la definizione nel merito della controversia a una successiva udienza pubblica.
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