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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16116/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dal rigetto, in appello, dell’istanza di rimborso IRPEF proposta da un contribuente per l’anno d’imposta 2012, relativa alla mancata indicazione in dichiarazione di alcuni oneri deducibili, consistenti nei versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati. La Corte tributaria regionale aveva ritenuto l’istanza non ammissibile perché, secondo il giudice di merito, era decorso il termine per presentare la dichiarazione integrativa a favore previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 nel testo applicabile ratione temporis. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, deducendo violazione delle norme sulla motivazione; con il secondo ha censurato la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l’istanza di rimborso fosse comunque ammissibile e che la norma richiamata dalla CTR riguardasse il diverso profilo della compensazione del credito da dichiarazione integrativa; con il terzo ha denunciato, in via subordinata, la violazione della medesima norma nel testo modificato nel 2016, nell’ipotesi in cui fosse stato ritenuto applicato tale testo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse mancante né apparente, perché la ratio decidendi era comprensibile: il giudice di merito aveva fondato la decisione sull’esigenza di presentare la dichiarazione integrativa entro il termine annuale previsto dalla norma richiamata. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute per effetto di errore nella dichiarazione non è precluso dai limiti temporali della dichiarazione integrativa, poiché il contribuente conserva il diritto di chiedere il rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, indipendentemente dai termini dell’integrativa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per il riesame del merito e delle questioni non esaminate, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La violazione della norma processuale sulla motivazione rileva solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, a sostegno della censura di nullità poi respinta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire di individuare le ragioni della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto per la denunciata nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Nel testo applicabile ratione temporis, la dichiarazione integrativa a favore era soggetta al termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo; tale termine non preclude però, di per sé, la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato per distinguere l’ipotesi di integrativa diretta a evitare un danno per l’erario, assoggettata ai termini di accertamento.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il rimborso dei versamenti diretti indebitamente effettuati è esercitabile entro quarantotto mesi dal versamento, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa quando questa è diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.

  • art. 16, commi 1 e 7, d.P.R. n. 636/1972

    Citato nei precedenti richiamati in tema di rimborso di imposte non dovute e tutela giurisdizionale contro il diniego.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei precedenti sul rimborso di somme versate in base a dichiarazione inficiata da errore.

  • d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016

    Menziionato per il mutamento del testo dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998; il terzo motivo era subordinatamente riferito a tale versione normativa.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
  • In tema di dichiarazioni fiscali, il termine per presentare la dichiarazione integrativa a favore non coincide né esaurisce il diverso termine per chiedere il rimborso di imposte indebitamente versate.
  • Il contribuente che abbia versato tributi non dovuti per errore nella dichiarazione conserva la possibilità di chiedere il rimborso entro il termine speciale di decadenza previsto per i versamenti diretti, anche se sia decorso il termine per l’integrativa.
  • La disciplina della dichiarazione integrativa va distinta a seconda che l’errore sia in danno del contribuente o in danno dell’erario: nel primo caso opera il termine più breve previsto per l’integrativa a favore, nel secondo i limiti connessi ai termini di accertamento.
  • Il giudice di merito non può negare il rimborso facendo discendere automaticamente la decadenza dalla sola scadenza del termine per la dichiarazione integrativa, se il diritto al rimborso è autonomamente azionabile nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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