Cassazione Penale, Sentenza n. 36551/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 03/12/2024 contestando: 1) la utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da Reale Bruno (art. 500, comma 2 c.p.p.) poiché, secondo la difesa, le contestazioni non erano state confermate in dibattimento e la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare adeguatamente sul punto; 2) la valutazione della credibilità e attendibilità della persona offesa e la qualificazione come reato di usura (art. 644 c.p.) sulla base di presunte incongruenze temporali e sulle modalità di restituzione del prestito; 3) l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 4 (status imprenditore della persona offesa) per mancata istruttoria adeguata circa la riferibilità delle somme all'attività imprenditoriale; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l'omessa applicazione della pena nel minimo edittale (artt. 132-133 c.p.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la difesa non aveva sollevato tempestivamente l'eccezione di nullità in dibattimento, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p., e che la Corte d'appello aveva motivato puntualmente che le dichiarazioni di Reale erano state confermate in sede dibattimentale e pertanto utilizzabili. Gli ulteriori motivi sono stati considerati inammissibili o manifestamente reiterativi di questioni di merito non sindacabili in cassazione; la Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione dell'attendibilità della parte offesa, adeguata la motivazione sull'aggravante per lo status imprenditoriale e legittima la determinazione della pena, escludendo errori logici o di arbitrio.
Norme richiamate
art. 500, comma 2 codice di procedura penale
La Corte ha ricordato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al teste possono essere recepite e valutate come dichiarazioni rese in dibattimento quando il teste, a seguito della lettura, ne confermi il contenuto; in mancanza di tempestiva eccezione la nullità è sanata.
art. 182, comma 2 codice di procedura penale
Il vizio relativo alla utilizzazione delle contestazioni può essere sanato se la parte presente non propone l'eccezione subito dopo l'atto; la Corte ha richiamato l'applicazione di questo istituto nel caso esaminato.
art. 644 codice penale, commi primo e quinto, n. 4
La norma sull'usura è stata applicata confermando la responsabilità. Quanto all'aggravante (n.4) la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha desunto la consapevolezza del soggetto agente circa la situazione di bisogno correlata all'attività imprenditoriale della persona offesa.
art. 62-bis codice penale
La richiesta delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta: la Corte territoriale ha motivato la mancanza di elementi positivi valorizzabili a favore del ricorrente.
artt. 132 e 133 codice penale
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito; la Corte di legittimità ha ritenuto che non vi fosse arbitrio o illogicità nella misura scelta dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in fase di indagini (sommarie informazioni) possono essere utilizzate in dibattimento se, a seguito della loro lettura come contestazione, il teste le conferma; in tal caso entrano nel processo come testimonianza dibattimentale.
- La mancata sollevazione tempestiva in dibattimento dell'eccezione relativa alla utilizzabilità delle contestazioni può determinare la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p.; è quindi cruciale proporre l'eccezione immediatamente in udienza.
- Le valutazioni di attendibilità e credibilità operate dal giudice del merito sono questioni di fatto difficilmente sindacabili in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o vizi logici evidenti nella motivazione.
- Le doglianze che si limitano a ripetere in sede di cassazione i motivi già esaminati e rifiutati in appello, senza affrontare criticamente la motivazione, risultano inammissibili o infondate.
- Per far valere l'inesistenza di un'aggravante correlata allo status economico/aziendale della parte offesa è necessario dimostrare l'assenza di un nesso tra le somme/condotte e l'effettiva attività imprenditoriale; la mera evocazione formale dello status non è sufficiente.
- La quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti rientrano nell'area discrezionale del giudice di merito; in cassazione si può censurare solo l'arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
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