Sentenza n. 15666/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza commissariale n. 55 del 19 dicembre 2024, relativa alla delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica in alcune aree giubilari, e atti attuativi di Roma Capitale, compresa la determinazione dirigenziale che ha trasferito la postazione del ricorrente da Piazza del Risorgimento a via Barletta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza commissariale e gli atti comunali attuativi deducendo: incompetenza del Commissario, in quanto privo del potere di sopprimere o delocalizzare postazioni commerciali e autore di una misura non funzionale agli scopi dell’incarico; carenza dei presupposti di urgenza e di particolare criticità per l’esercizio dei poteri straordinari e violazione delle garanzie procedimentali; eccesso di potere perché la delocalizzazione sarebbe stata predisposta in anticipo, senza consentire un’effettiva interlocuzione preventiva; difetto di istruttoria per mancati studi previsionali e valutazioni sull’impatto del traffico, anche in relazione alla specifica postazione; illogicità e sproporzione della durata della misura, estesa per l’intero periodo giubilare anziché alle sole giornate di maggiore affluenza; disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”, esentati dalla delocalizzazione; infine, inidoneità del posteggio alternativo assegnato in via Barletta, sia rispetto ai criteri previsti per la ricollocazione per pubblico interesse, sia sotto il profilo dell’idoneità commerciale. Dopo la cessazione degli effetti degli atti, il ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse alla decisione sull’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti avevano cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026, conclusione dell’evento giubilare. Ha tuttavia esaminato i motivi, in ragione della dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, e ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità. Ha escluso l’incompetenza: la delocalizzazione delle postazioni nelle aree prossime al Vaticano, in vista dell’afflusso giubilare, rientrava negli interventi funzionali alle celebrazioni previsti dalla legge n. 234/2021. Ha ritenuto adeguatamente motivate l’urgenza e le criticità connesse alla gestione dei pellegrini, del deflusso, delle emergenze sanitarie e della sicurezza. Ha respinto la censura sulla durata, rilevando la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio che un’applicazione intermittente depotenziasse la misura; la critica avrebbe inoltre comportato un’indebita sostituzione del giudice nelle valutazioni discrezionali. Ha escluso la violazione della partecipazione procedimentale, poiché l’urgenza giustificava l’immediata delocalizzazione e l’amministrazione aveva poi avviato interlocuzioni sulle proposte di ricollocazione. Ha reputato non censurabile l’assegnazione in via Barletta, descritta in dettaglio e sufficientemente prossima all’area originaria, quale esito di un ragionevole bilanciamento tra le aspettative degli operatori e gli interessi di sicurezza stradale e decoro. Ha infine escluso la disparità di trattamento perché gli urtisti, categoria storica soggetta a disciplina specifica, non erano in situazione sostanzialmente identica agli altri operatori. Spese a carico del ricorrente per euro 2.500, oltre oneri accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).
Ai fini dell’esame dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente che il ricorrente dichiari ritualmente di avere interesse all’accertamento per finalità risarcitorie.
art. 1, comma 421, legge n. 234/2021
Questo Collegio osserva che l’ordinanza commissariale n. 55 del 2024 è del tutto coerente con le richiamate disposizioni della legge n. 234/2021 e s.m.i. Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.
La nozione di interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo comprende la delocalizzazione delle postazioni commerciali situate nelle aree in cui è ragionevolmente attesa la maggiore affluenza di pellegrini.
art. 1, comma 425, legge n. 234/2021
In tale contesto, l’ordinanza impugnata motiva adeguatamente sulle ragioni di urgenza e sulle criticità riscontrate nella gestione dell’affluenza e dei pellegrini nelle aree limitrofe al Vaticano, tali da rendere necessarie le misure volte «a consentirne il regolare deflusso ovvero di garantire una tempestiva risposta ad eventuali emergenze-urgenze di carattere sanitario nonché di ordine pubblico e sicurezza urbana».
L’esercizio del potere commissariale di ordinanza in deroga è giustificato quando, in relazione a un evento straordinario, siano motivati l’urgenza e le criticità concrete che rendono necessarie misure per la gestione dei flussi e la risposta a emergenze sanitarie o di ordine pubblico.
Massime di principio
- Rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo la delocalizzazione di postazioni di commercio su area pubblica collocate in aree nelle quali è ragionevolmente attesa una particolare affluenza di pellegrini, quando la misura sia diretta a garantire la gestione dei flussi e la sicurezza.
- Il ricorso ai poteri commissariali di ordinanza in deroga è legittimo quando l’amministrazione esponga adeguatamente l’urgenza e le criticità concrete connesse a un evento straordinario e alle esigenze di sicurezza e gestione delle emergenze.
- La cessazione degli effetti degli atti impugnati determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento; tuttavia, se il ricorrente dichiara ritualmente di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, il giudice procede all’esame dei motivi ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- L’urgenza adeguatamente motivata può giustificare l’immediata adozione di una misura senza preventiva interlocuzione; l’avvio successivo del confronto con gli interessati per valutare le proposte di ricollocazione esclude, nel caso esaminato, la violazione delle garanzie partecipative.
- Una misura di delocalizzazione estesa all’intero periodo di un evento straordinario non è sproporzionata per il solo fatto di non essere limitata ai giorni di maggiore affluenza, quando la calendarizzazione degli eventi è fitta e un’applicazione intermittente rischia di comprometterne l’efficacia.
- Non sussiste disparità di trattamento quando le categorie poste a confronto non si trovano in situazioni sostanziali identiche, in ragione della disciplina specifica e delle caratteristiche proprie di una di esse.
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