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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5321/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di custodia cautelare in carcere applicata dal Gip. Le contestazioni penali riguardano la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e la commissione di singoli reati di spaccio (art. 73 T.U.). Il ricorrente deduce: 1) insufficienza e illogicità della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il suo coinvolgimento sarebbe stato fondato solo sul rapporto con un unico coindagato (Condorelli) e che dalle intercettazioni non emergerebbe l'affectio societatis né un concreto inserimento nell'associazione; 2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari, posto che il rapporto del Grasso era esclusivo con Condorelli (attualmente in carcere) e quindi non vi sarebbero rischi concreti di reiterazione; inoltre viene sollevata, in via generica, una questione di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato numerose intercettazioni e comportamenti dai quali emergerebbe il ruolo attivo e continuativo del Grasso nell'organizzazione (prelevamento e trasporto della droga, partecipazione a riunioni associative, rendicontazioni delle vendite, rapporti anche con altri sodali e con il capo Giuffrida), nonché l'esistenza di una struttura organizzata con ripartizione dei compiti e piazze di spaccio. Sull'esigenza cautelare la Corte ha rilevato elementi a sostegno della permanenza del pericolo (pregressa condanna per associazione mafiosa e narcotraffico, professionalità nel settore e ruolo significativo nella consorteria), giudicando le censure generiche. La questione della retrodatazione non era stata sollevata in sede di riesame ed è stata ritenuta introdotta genericamente e tardivamente, con conseguente inammissibilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; impartiti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    La Corte ha considerato l'art. 74 come norma che richiede non solo l'accordo criminoso e la permanenza del vincolo, ma anche l'esistenza di una organizzazione operativa e di mezzi concreti predisposti per l'attività delittuosa; la ripetuta commissione di reati fine può costituire indice grave e concordante della partecipazione associativa.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    art. 73, commi 1, 1-bis, 2 e 4

    Riguarda i reati fine (detenzione e spaccio) che, se compiuti reiteratamente e in concorso, rafforzano l'indizio di partecipazione alla struttura associativa.

  • Codice penale

    art. 81 c.p. (concorso di persone nel reato)

    La contestazione di reati in concorso è utilizzata per qualificare singoli episodi come fatti utili a ricostruire l'attività organizzata e la partecipazione dell'indagato.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma connessa agli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti alla decisione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. Sez. 3, 10/01/2020, n. 20003 (Di Maggio); Cass. Sez. 6, 21/11/2018, n. 17467 (Noure El Hadij Malick); Cass. Sez. 5, 06/03/2019, n.14713 (Petrone)

    Richiamati principi secondo cui la ripetuta commissione di reati fine può integrare indizi gravi e precisi sulla partecipazione associativa; l'associazione richiede anche l'organizzazione e i mezzi predisposti; e la mancata deduzione di determinate censure in sede di riesame può comportare inammissibilità dei motivi sollevati in Cassazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario un formale vincolo scritto: la ripetizione di condotte comuni, l'esistenza di una organizzazione (piazze di spaccio, ruoli e ripartizione dei compiti, mezzi predisposti) e le rendicontazioni periodiche sono indici rilevanti per gli "indizi gravi, precisi e concordanti".
  • Le intercettazioni e le attività operative (prelievo, trasporto, consegna, rendicontazione) che evidenziano ruoli stabili e ripetuti nell'ambito dell'attività di spaccio possono legittimare la custodia cautelare per associazione di tipo mafioso o comunque associativa per stupefacenti.
  • Il legame esclusivo con un solo componente dell'associazione non esclude automaticamente la partecipazione associativa: occorre valutare la concretezza del contributo e la frequenza/continuità dei rapporti con la struttura criminale.
  • Per impugnare con successo la custodia cautelare è necessario proporre censure specifiche e fondate: contestazioni generiche sulla carenza di indizi o sulla mancanza di pericolo di reiterazione sono meno efficaci rispetto a prove concrete di inattendibilità delle intercettazioni, di assenza di contatti o di comprovata incapacità di reiterare il reato.
  • Le questioni processuali rilevanti (es. retrodatazione della misura, vizi procedurali) devono essere tempestivamente sollevate nel corso del riesame; introdurle per la prima volta in Cassazione, in modo generico, spesso comporta inammissibilità.
  • Per ottenere misure meno afflittive è utile proporre misure alternative concrete e proporzionate (es. arresti domiciliari, obbligo di presentazione, restrizioni mirate) corredate da elementi che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione e la stabile integrazione nella vita lecita.

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