Sentenza del 17/12/2018 n. 815 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento sintetico: spetta al contribuente la prova contraria circa la provenienza non tassabile dei proventi necessari al mantenimento del patrimonio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni 2005 e 2006, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF e delle addizionali, oltre a interessi e sanzioni. L’accertamento si fondava sul possesso di un’autovettura, di fabbricati e su un incremento patrimoniale, a fronte di redditi dichiarati pari a zero. Il ricorrente ha lamentato, tra l’altro, la violazione del contraddittorio, l’errata applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 e l’assenza di un periodo minimo biennale per procedere all’accertamento sintetico. Ha inoltre sostenuto che le disponibilità patrimoniali derivassero da fonti non imponibili, richiamando una scrittura privata di mutuo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l’appello e confermato le sentenze di primo grado. Ha ritenuto valido l’accertamento sintetico, poiché l’Ufficio aveva indicato gli indici di ricchezza e la loro idoneità astratta a dimostrare una capacità contributiva non dichiarata. Non era necessario un previo accertamento analitico delle singole componenti reddituali. Il contraddittorio endoprocedimentale è stato considerato regolare, essendo stato il contribuente invitato a comparire e non essendosi presentato dopo il differimento richiesto. Il contribuente non ha fornito una prova certa e precisa della provenienza dei fondi da redditi esenti o già tassati; in particolare, la scrittura privata di mutuo è stata ritenuta priva di data certa e quindi insufficiente a provare l’effettiva erogazione della somma. L’appello è stato quindi respinto, con condanna alle spese per euro 4.000 in favore dell’Agenzia delle Entrate e cancellazione di alcune espressioni sconvenienti dall’atto di appello.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica sintetica quando la determinazione analitica del reddito risulti non congrua rispetto a elementi e circostanze di fatto certi.
L’accertamento sintetico è legittimo quando l’Ufficio individua specifici indici di ricchezza e ne dimostra l’idoneità astratta a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata. Non è necessario che l’accertamento sia preceduto dalla verifica analitica della congruenza dei singoli redditi dichiarati.
Art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dal contribuente in relazione ai poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, ma la Commissione non ha ravvisato una sua violazione.
Art. 2727 c.c.
Consente di risalire, attraverso una presunzione semplice, da un fatto noto, come il possesso di beni o incrementi patrimoniali, al fatto ignoto costituito dall’esistenza di un reddito adeguato a sostenerli.
Art. 89 c.p.c.
Consente al giudice di ordinare la cancellazione dagli atti processuali di espressioni sconvenienti o estranee al contesto della controversia. Nel caso concreto sono state cancellate alcune frasi dall’atto di appello.
Art. 96 c.p.c.
È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate per chiedere il risarcimento dei danni, ma la decisione non ha accolto tale richiesta.
Legge n. 241/1990
È stata richiamata dal contribuente con riferimento ai principi di partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa; il giudice ha comunque ritenuto rispettato il contraddittorio.
Legge n. 212/2000
È stata richiamata in relazione alle garanzie del contribuente e al contraddittorio, senza che siano state ravvisate violazioni nel procedimento concreto.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico, il possesso di beni, patrimoni o incrementi patrimoniali può costituire una presunzione di maggiore capacità contributiva rispetto al reddito dichiarato, purché l’Ufficio motivi indicando gli elementi utilizzati e la loro idoneità a rappresentare spese o disponibilità incompatibili con il reddito dichiarato.
- L’Amministrazione non deve necessariamente procedere prima a un accertamento analitico delle singole poste reddituali: è sufficiente che emerga una complessiva incongruenza tra il reddito dichiarato e il tenore patrimoniale del contribuente.
- Una volta fornita dall’Ufficio una presunzione adeguatamente motivata, spetta al contribuente dimostrare concretamente la provenienza non imponibile, esente o già tassata delle somme utilizzate per acquistare o mantenere il patrimonio.
- La prova contraria deve essere documentata, precisa e dotata di adeguata certezza temporale e causale. Una scrittura privata priva di data certa, da sola, può non dimostrare l’effettiva erogazione di un mutuo o la disponibilità delle somme.
- Il contribuente deve partecipare effettivamente al contraddittorio: se, dopo aver ottenuto un differimento, non si presenta e non fornisce giustificazioni o documenti, il procedimento può comunque proseguire.
- La mera contestazione dell’assenza di un periodo minimo biennale non è sufficiente, di per sé, a invalidare l’accertamento sintetico, quando l’Ufficio abbia fondato la rettifica su elementi patrimoniali riferiti alle annualità accertate.
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