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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13795/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa necessaria per escludere tale conseguenza. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per l'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata a un imputato per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, assumendo l'illogicità della motivazione in più punti. La Corte rileva che la censura non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesta delle parti e applicazione della pena su accordo, base della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi ricorribili contro la sentenza di patteggiamento alle sole doglianze relative alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    ha introdotto, con decorrenza 3 agosto 2017, il regime restrittivo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione de plano della declaratoria di inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativamente indicati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le censure che investono in generale la motivazione o la sua illogicità non sono deducibili se non si traducono in uno dei vizi specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento ha fisiologicamente un contenuto più contenuto, poiché si innesta su un accordo negoziale tra le parti che esonera l'accusa dall'onere di prova dei fatti contestati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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