Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 617/2024, emessa in data 21 ottobre 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'inerzia ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, disponendo il pagamento di una somma pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a. e sentenza Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2021

    Il commissario ad acta opera quale strumento per l'esecuzione del giudicato, ma il suo insediamento non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente, anche tardivamente.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze contro la pubblica amministrazione, l'inerzia dell'Amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione del giudicato su istanza dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'Amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato, anche tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.