Sentenza n. 39/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, con cui è stato stabilito che “l’infermità -OMISSIS- NON E’ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO” e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, pratica n.-OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, conforme al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 11 e 12 del d.P.R. 461/2001, sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente un'aggressione subita durante il servizio, ritenuta idonea, anche autonomamente, a provocare la patologia, nonché i turni gravosi e lo svolgimento di mansioni in violazione delle prescrizioni mediche. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità e l'illogicità dell'azione amministrativa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il decreto finale era stato adottato dal Ministero della Giustizia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo impugnabile unitamente all'atto finale il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo incardinato presso tale Ministero. Il decreto ministeriale e il parere costituiscono un atto complesso, poiché il parere del Comitato ha natura sostanzialmente provvedimentale e funzione consultiva vincolante; la decisione finale è quindi espressione congiunta dei due organi. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Comitato di verifica rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei precedenti giudizi medico-legali e della complessiva istruttoria, sicché il suo parere vincola l'Amministrazione, che deve svolgere soltanto un controllo estrinseco di completezza e regolarità, salvo discostarsene motivatamente in presenza di elementi non esaminati, omissioni o violazioni procedimentali. Il TAR ha ritenuto logica, coerente e scientificamente attendibile la motivazione del Comitato, che aveva valutato il servizio prestato, l'intera carriera, gli episodi di stress e le condizioni lavorative, escludendo che vi fossero responsabilità abnormi o disagi eccezionali idonei ad assumere efficacia causale o concausale efficiente e determinante. La normale attività di servizio, i disagi, la fatica e lo stress ordinari non sono sufficienti, in assenza di circostanze particolari ed eccezionali debitamente documentate. La perizia medico-legale di parte esprimeva soltanto una diversa valutazione delle medesime circostanze e non dimostrava né l'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata né palesi errori nella sua applicazione. Le censure sono state quindi respinte. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 2, 5, 11 e 12 d.P.R. 461/2001
Le disposizioni disciplinano il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il giudice le richiama nel valutare la legittimità del diniego fondato sul parere del Comitato di verifica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha portata sostanzialmente provvedimentale e funzione consultiva vincolante; esso è impugnabile unitamente al provvedimento conclusivo e legittima la partecipazione al giudizio anche dell'amministrazione presso cui il Comitato è incardinato.
- Il provvedimento ministeriale che recepisce il parere vincolante del Comitato di verifica costituisce un atto complesso, espressione congiunta della potestà decisionale dell'amministrazione attiva e del Comitato.
- Il parere del Comitato di verifica costituisce la sintesi e la superiore valutazione dei precedenti giudizi medico-legali e dell'intera istruttoria; l'amministrazione deve limitarsi a verificarne estrinsecamente completezza e regolarità e può discostarsene soltanto motivando sulla base di elementi non esaminati, omissioni o violazioni procedimentali.
- La normale attività di servizio non integra, di per sé, causa o concausa dell'infermità; occorre la prova di fatti o condizioni lavorative particolari, eccezionali, gravosi per intensità e durata ed eccedenti le ordinarie condizioni di impiego, dotati di efficacia causale o concausale efficiente e determinante.
- La valutazione tecnico-discrezionale del Comitato non può essere sostituita da una diversa valutazione medico-legale di parte, salvo che sia dimostrata l'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o la presenza di palesi errori nella sua applicazione ai fatti di servizio.
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