Sentenza n. 1276/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di proroga dell’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un palo per telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato istanza ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un’infrastruttura passiva destinata a ospitare successivamente impianti radioelettrici. L’ARPA aveva precisato che, trattandosi di un palo privo di apparati radioelettrici, non era necessario un proprio parere nella fase relativa alla sola infrastruttura e che il parere tecnico-previsionale sarebbe stato espresso in occasione delle successive istanze degli operatori telefonici. Il Comune aveva tuttavia disposto la sospensione dei lavori e, con l’atto impugnato, ne aveva prorogato l’efficacia fino alla conclusione di un supplemento istruttorio e alla validazione dei dati da parte dell’ARPA, ritenendo non formato il silenzio-assenso per la mancata produzione di analisi di impatto elettromagnetico e misure di fondo. La ricorrente ha dedotto: 1) la formazione del silenzio-assenso dopo il decorso del termine perentorio di sessanta giorni, in assenza di diniego o parere negativo dell’organismo competente; 2) l’esenzione dalla produzione della documentazione elettromagnetica prevista dall’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 per le infrastrutture passive, quali pali, torri e tralicci; 3) la violazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, per il superamento del termine massimo di quarantacinque giorni della sospensione dei lavori, nonché dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, per l’assenza di gravi ragioni legittimanti la sospensione dell’efficacia del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i lavori, iniziati dopo il decorso del termine di sessanta giorni, erano stati completati il 27 marzo 2026. Il completamento dell’infrastruttura ha fatto venir meno l’interesse attuale all’annullamento dell’atto di proroga della sospensione, provvedimento provvisorio e interinale volto soltanto a evitare l’aggravamento del danno urbanistico. Il giudice ha inoltre chiarito che la sospensione dei lavori non costituisce antecedente procedimentale necessario né atto tecnicamente presupposto a un’eventuale ordinanza di demolizione e non impedisce l’impugnazione di quest’ultima, ove adottata, né predetermina le future valutazioni sulla regolarità dell’opera. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha comunque ritenuto il ricorso fondato. L’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 esclude la documentazione relativa alle emissioni elettromagnetiche per l’installazione di infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici. Di conseguenza, per la sola realizzazione del palo privo di apparati non era necessario l’intervento dell’ARPA né un parere tecnico sulle emissioni. Il decorso del termine di sessanta giorni aveva quindi determinato la formazione del silenzio-assenso, ferma restando la necessità di autonome autorizzazioni per gli impianti radioelettrici successivamente installati. L’atto di proroga era inoltre illegittimo perché estendeva la sospensione oltre il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune di Alia è stato condannato alle spese per soccombenza virtuale, liquidate in euro 1.200, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni regionali, estranee al giudizio per essere state evocate quale mera denuntiatio litis.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie la possibile improcedibilità derivante dal completamento dei lavori.
art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003
Tale documentazione è esclusa per l’installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
La documentazione relativa al rispetto dei limiti elettromagnetici non è richiesta per la realizzazione della sola infrastruttura passiva, priva di apparati radioelettrici.
art. 44, comma 6-bis, d.lgs. n. 259/2003
L’istanza di autorizzazione [...] si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 [...] ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo.
Il silenzio-assenso si forma decorso il termine previsto, salvo diniego o parere negativo dell’organismo competente, il cui intervento non è richiesto per le infrastrutture passive escluse dal comma 3.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni [...] non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria [...] o di un parere negativo.
Il termine perentorio di sessanta giorni conduce all’accoglimento tacito in assenza degli atti ostativi previsti dalla disposizione.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La sospensione dei lavori edilizi è soggetta al termine massimo di quarantacinque giorni; il suo superamento rende illegittima la proroga della misura sospensiva.
art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede gravi ragioni; il TAR ne ha escluso la sufficienza nel caso della realizzazione di un palo privo di apparati radioelettrici.
art. 14 l. n. 36/2001
Individua l’organismo competente ai controlli in materia di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, richiamato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Massime di principio
- Per la realizzazione di infrastrutture passive quali pali, torri e tralicci destinate a ospitare successivamente impianti radioelettrici, l’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 esclude la necessità di produrre la documentazione relativa alle emissioni elettromagnetiche, richiesta invece per gli impianti radioelettrici.
- Quando l’istanza riguarda esclusivamente un’infrastruttura passiva priva di apparati radioelettrici, l’organismo tecnico competente in materia di emissioni elettromagnetiche non è tenuto a esprimere un parere tecnico-previsionale nella fase autorizzatoria della sola struttura di supporto.
- Decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura passiva si intende formata per silenzio-assenso, se non sono intervenuti un diniego, una determinazione decisoria ostativa o un parere negativo validamente previsto.
- L’autorizzazione tacita della struttura passiva non esonera gli operatori dall’acquisire un’autonoma autorizzazione per gli impianti radioelettrici che saranno successivamente installati sulla struttura.
- La sospensione dei lavori edilizi ha natura cautelare, provvisoria e interinale, è soggetta al termine massimo di quarantacinque giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e non può essere prorogata oltre tale limite sulla base di un generico supplemento istruttorio.
- Il completamento dei lavori determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di un provvedimento di sospensione dei lavori, senza precludere l’impugnazione di un’eventuale successiva ordinanza di demolizione, che non è necessariamente preceduta dalla sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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