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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16773/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona sottoposta a esecuzione penale impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta in relazione a un cumulo pene per plurimi reati e si fondava, secondo il giudice di sorveglianza, sulla commissione di una nuova violazione in data 7 ottobre 2024, qualificata come furto con destrezza, ritenuta sintomatica dell'assenza di volontà o dell'incapacità di rispettare le prescrizioni della misura alternativa. Il ricorso deduceva inosservanza di norme penali e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del furto contestato, sostenendo in sostanza l'erroneità del riconoscimento della ricorrente da parte degli operanti e l'incertezza del suo coinvolgimento nei fatti, anche alla luce di ulteriori puntualizzazioni difensive contenute in memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondate, poiché l'ordinanza impugnata dava conto in modo non illogico della violazione delle prescrizioni e della riferibilità alla ricorrente della condotta di furto con destrezza sulla base della comunicazione di notizia di reato del 18 ottobre 2024 e del riconoscimento operato dai Carabinieri, che la conoscevano già in quanto nota all'ufficio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocata quando la condotta del beneficiario evidenzi la violazione delle prescrizioni e la mancanza di adesione al trattamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, sono inammissibili le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o alla rivalutazione del compendio probatorio, salvo manifesta illogicità della motivazione.
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere sorretta dalla commissione di una nuova condotta illecita o dalla violazione delle prescrizioni, quando tali elementi siano valorizzati come indice dell'assenza di volontà di rispettare la misura o dell'incapacità di conformarsi alle sue limitazioni.
  • Il riconoscimento della persona da parte degli operanti è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della plausibilità logica della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito del giudice di sorveglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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