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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12792/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto. Il ricorso articolava un solo motivo, diretto a censurare la graduazione della pena, ritenuta troppo severa. La Corte rileva inoltre che il ricorso non era corredato da procura speciale, nonostante fosse necessaria perché l'imputata era stata dichiarata assente in primo grado e il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare. Quanto al merito del motivo, la doglianza riproponeva senza elementi nuovi censure già dedotte in appello ed era comunque ritenuta inammissibile in cassazione, poiché mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, già determinata nel minimo edittale e motivata dalla Corte territoriale anche in ragione dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto mancante la procura speciale richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e ha comunque osservato che il motivo sulla pena era volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, essendo la determinazione sanzionatoria rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    richiede il deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza quando l'imputato sia assente, onere applicabile anche al ricorso per cassazione.

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio legale di commisurazione della pena e di valutazione della congruità della sanzione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)

    citato quale fonte introduttiva dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando l'imputato sia stato dichiarato assente e il processo di merito si sia svolto in forma cartolare, è necessario il deposito di una procura speciale o mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'onere della procura speciale è applicabile anche al ricorso per cassazione, in coerenza con l'esigenza che il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente consapevole.
  • La doglianza che si limiti a contestare la graduazione della pena non è sindacabile in cassazione se mira solo a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della sanzione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia contenuta nei limiti legali e sorretta da motivazione sufficiente, non arbitraria o manifestamente illogica.
  • La riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello, senza apportare elementi nuovi o specifiche critiche alla motivazione di secondo grado, non consente l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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