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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09129/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revisione della sentenza di condanna (30 anni di reclusione ciascuno) pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 23/06/2022 per l'omicidio di Pantano Filippo. La richiesta di revisione si fondava su nuove dichiarazioni rese da Antonio Scalise in altro procedimento (om. dell'avv. Francesco Pagliuso), nelle quali questi attribuiva il delitto ai fratelli Daniele e Luciano, affermando che il primo gli avrebbe confessato l'omicidio il giorno dopo l'esecuzione. La Corte d'appello di Salerno aveva dichiarato la domanda inammissibile de plano, ritenendo che la prova nuova fosse de relato, resa a distanza di venti anni, priva di riscontri e non idonea a neutralizzare l'articolato impianto probatorio a carico degli odierni istanti (basato su dichiarazioni auto- e etero-accusatorie di più collaboratori), nonché non assistita da "sviluppi processuali".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse compiuto la necessaria comparazione concreta e sinottica tra le "nuove" dichiarazioni di Scalise e il materiale probatorio su cui si fonda la condanna, limitandosi ad affermare la prevalenza delle dichiarazioni dei collaboratori senza motivare ictu oculi l'inidoneità decisiva delle nuove emergenze. La Cassazione ha ricordato che l'esame sommario ai fini dell'ammissibilità della revisione può escludere una richiesta soltanto quando le ragioni siano manifestamente infondate (ictu oculi) e che le dichiarazioni rese in procedimenti connessi, seppure non costituenti da sole "prova nuova", vanno valutate unitamente agli altri elementi che ne possono confermare l'attendibilità (art. 192, comma terzo cod.proc.pen.). Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte territoriale per il giudizio di revisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma del procedimento di revisione; richiamata in relazione ai presupposti per la richiesta di revisione e alla fase di ammissibilità.

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Regola la decisione sulla richiesta di revisione; richiamata in combinazione con le regole sull'ammissibilità e la verifica preliminare.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura per la revisione e i limiti della valutazione preliminare dell'istanza (possibilità di rigetto de plano quando manifestamente infondata).

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi non costituiscono automaticamente "prova nuova" autonoma: devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; la Corte ha richiamato questo criterio per imporre una valutazione sinottica delle emergenze probatorie.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito in tema di valutazione complessiva delle prove e del "ragionevole dubbio": la Corte ha richiamato il criterio secondo cui nuovi elementi possono rendere meno attendibili precedenti dichiarazioni, imponendo verifica nel merito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; correlato al dovere di motivare le decisioni e all'onere della Corte di confrontare coerentemente le prove.

Massime di principio

  • La valutazione sommaria di ammissibilità di una richiesta di revisione può rigettarla de plano solo quando le ragioni appaiono manifestamente infondate ictu oculi; in tutti gli altri casi è necessaria una comparazione ragionata con il materiale probatorio acquisito.
  • Dichiarazioni rese in procedimenti connessi da persone imputate non sono automaticamente "prova nuova" definitiva: devono essere valutate insieme ad altri elementi che ne confermano l'attendibilità (art. 192 c.3 c.p.p.).
  • La fase preliminare non consente una penetrante anticipazione del giudizio di merito, ma richiede comunque un esame sinottico e non atomistico delle nuove emergenze probatorie rispetto alle prove già raccolte.
  • L'assenza di immediati riscontri materiali non rende per sé inammissibile la prova dichiarativa nuova; ciò che conta è l'attitudine complessiva della nuova prova a generare un ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione precedente.
  • Se il giudice territoriale non espone motivazioni adeguate circa la comparazione tra vecchie e nuove prove, la Corte di cassazione annulla e rinvia per il giudizio di revisione nel merito.

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