Cassazione Penale, Ordinanza n. 02591/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto destinatario dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 24/06/2025. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo che l'atto sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a pena di inammissibilità. La censura non viene esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di valida sottoscrizione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Viene richiamato per affermare che, dopo la riforma, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
È la norma che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
È indicata come riforma che, dal 3 agosto 2017, ha escluso la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, quando l'atto sia successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Ai fini della validità del ricorso per cassazione non basta l'autenticazione della firma da parte di un legale né la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito: la titolarità dell'atto impugnatorio deve risultare dalla sottoscrizione del difensore abilitato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa imputabile al ricorrente e non emergono elementi idonei a escluderne la colpa, deve disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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