Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19353/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza con due censure principali. Primo motivo: violazione di norme processuali (artt. 213, 192 e 530 c.p.p.) e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale utilizzato un verbale di "ricognizione" ritenuto dalla difesa nullo; la difesa sosteneva che si fosse trattato di una ricognizione formale irregolare. Secondo motivo: censura sulla valutazione probatoria relativa al capo b) (indebito utilizzo di carta di credito), lamentando che la Corte avesse illogicamente escluso la presenza di altre persone, nonostante la dichiarazione di un teste che aveva visto l'imputato parlare con qualcuno nella casa; inoltre si contestava la concatenazione temporale e logica posta a fondamento della responsabilità per l'utilizzo immediato della carta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 213 c.p.p., perché non si era trattato di una ricognizione formale regolata da tale norma ma di una individuazione fotografica "informale" (atto atipico inquadrabile tra i mezzi di prova non disciplinati dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 189 c.p.p.), la cui attendibilità va valutata unitamente alla testimonianza che la riferisce e al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in ordine alla conferma dell'identificazione fotografica e alla successiva incertezza dovuta al decorso del tempo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per eccessiva genericità, mancando argomentazioni specifiche che confutassero la logica conclusione della Corte territoriale sulla responsabilità per l'uso della carta (valutazione supportata dalla breve distanza temporale e spaziale tra spossessamento e utilizzo). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la norma sulla ricognizione di persone non fosse applicabile al caso, poiché l'accertamento era una individuazione fotografica "informale" e non la ricognizione formale regolata dall'art. 213; pertanto le tutele speciali di tale istituto non erano invocabili.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa ma ritenuta inconferente dalla Corte: il vizio processuale denunciato non rientrava nelle ipotesi rilevanti ai fini della censura in cassazione, stante la natura informale dell'individuazione fotografica.

  • art. 530 c.p.p.

    Citato dalla difesa nel quadro delle doglianze sulla motivazione; la Corte non ha riconosciuto rilevanza alle censure mosse con richiamo a tale norma, essendo la valutazione della prova di merito immune dal sindacato di legittimità se logica e congruamente motivata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La difesa aveva limitato i motivi nei termini richiesti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha ritenuto comunque le censure inammissibili o infondate nei limiti consentiti.

  • art. 189 c.p.p.

    La Corte ha inquadrato l'individuazione fotografica informale tra i "mezzi di prova non disciplinati dalla legge", richiamando il principio della non tassatività dei mezzi di prova e la valutazione secondo il libero convincimento del giudice, come previsto dall'art. 189.

  • art. 361 c.p.p.

    La norma è richiamata a titolo di riferimento per gli atti d'indagine del Pubblico Ministero; la Corte ha comunque sottolineato che l'individuazione fotografica operata nelle indagini è utilizzabile nel dibattimento come atto informale, valutabile insieme alla testimonianza.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica informale effettuata nelle indagini preliminari non rientra nella disciplina dell'art. 213 c.p.p. e può essere utilizzata in dibattimento: la sua valenza probatoria dipende dall'attendibilità della testimonianza che la riferisce e dalla motivazione del giudice di merito.
  • La ricognizione formale (art. 213 c.p.p.) è soggetta a cautele specifiche; se il riconoscimento è invece informale occorre contestare specificamente e non genericamente le modalità o l'attendibilità per ottenere una valutazione critica in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non sindaca liberamente la valutazione di fatto del giudice di merito se questa è logicamente motivata: i profili di merito (credibilità dei testimoni, concatenazioni temporali e spaziali) sono sindacabili solo se emerge illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
  • Denunce generiche di carenza o illogicità della motivazione sono inammissibili; il ricorrente deve indicare concretamente le ragioni per cui la valutazione probatoria sarebbe illogica o contraddittoria.
  • La vicinanza temporale e spaziale fra il furto e l'immediato utilizzo della carta di credito costituisce un elemento indiziario rilevante e spesso decisivo per collegare il responsabile del furto all'uso indebito della carta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.