Sentenza n. 534/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: a) per quanto riguarda il ricorso principale: - dell'ordinanza n. 04 del 10.03.2022, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu–Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata - ha ordinato al sig. Fabrizio Corgiolu, alla sig.ra Rosa Marceddu e alla ditta esecutrice dei lavori Sergio Deiana di sospendere con decorrenza immediata i lavori delle opere relative alla realizzazione di allaccio fognario ed idrico nel vico Municipio in Cardedu, fino alla corretta identificazione dei titolari di diritti reali sulle aree interessate; - dell'ordinanza n. 05 del 10.03.2022, notificata l'11.03.2022, con la quale il Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu – Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata - ha ordinato al sig. Fabrizio Corgiolu, alla sig.ra Rosa Marceddu e alla ditta esecutrice dei lavori Sergio Deiana la rimessione in pristino delle opere realizzate con decorrenza immediata, rispettivamente sulla base delle singole responsabilità e titolarità, a proprie cura e spese delle opere di cui all'ordinanza di sospensione 04/2022; - ove occorra, dell'atto datato 10.03.2022 (senza numero di protocollo) a firma del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. del Comune di Cardedu – Unità Operativa Tecnica, con il quale è stato chiesto al sig. Fabrizio Corgiolu e alla sig.ra Rosa Marceddu di depositare presso l'Ente, entro e non oltre 10 giorni, tutta la documentazione in loro possesso in grado di accertare la titolarità di un diritto reale sui mappali 986 e 1203 del F34; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, lesivo dell'interesse del ricorrente; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 6.4.2022: - dell'ordinanza prescrittiva n. 07/2022 del 30.03.2022, notificata in pari data, adottata dal quale il Comune di Cardedu, in persona del Responsabile del Servizio F.F. del Comune di Cardedu-Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; nonché per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di sospensione dei lavori e rimessione in pristino, successivamente ritirate in autotutela, nonché ordinanza successiva di richiesta di documentazione e indicazione del responsabile dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze n. 4 e n. 5 del 10 marzo 2022, con le quali il Comune gli aveva ordinato di sospendere immediatamente i lavori di allaccio fognario e idrico e di rimettere in pristino le opere realizzate, ritenendo non immediatamente determinabile la titolarità dei diritti reali sulle aree interessate e ravvisando un possibile problema di ordine pubblico derivante dalla controversia tra confinanti. Ha dedotto l'incompetenza del responsabile dell'ufficio tecnico, sostenendo che il potere di ordinanza spettasse al Sindaco, nonché l'assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità, l'illogicità, la genericità, il travisamento dei fatti, lo sviamento e la sproporzione delle misure. Ha inoltre dedotto la violazione della normativa regionale in materia edilizia e delle direttive sullo Sportello unico, la carenza di istruttoria e l'erronea valutazione dei fatti, prospettando anche l'esistenza di una servitù coattiva di acquedotto, la violazione della disciplina sull'accesso agli atti e la violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 per la mancata indicazione della durata degli effetti dei provvedimenti. Dopo il ritiro delle ordinanze n. 4 e n. 5 mediante l'ordinanza n. 6 del 22 marzo 2022, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro l'ordinanza n. 7 del 30 marzo 2022, con cui il Comune gli aveva richiesto di trasmettere entro trenta giorni la documentazione comprovante un titolo giuridico legittimante l'intervento e di indicare il responsabile dei lavori, deducendo gli stessi vizi già prospettati contro gli atti originari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché il Comune aveva esercitato l'autotutela ritirando le ordinanze n. 4 e n. 5 del 2022. Il ritiro è stato ritenuto satisfattivo dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad agire: l'ordinanza n. 7 aveva natura meramente istruttoria e non provvedimentale, limitandosi a richiedere documentazione entro un termine e a indicare il responsabile dei lavori, senza incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario né produrre effetti pregiudizievoli. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il ritiro in autotutela aveva riconosciuto l'illegittimità delle ordinanze originarie. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
artt. 54 e 107 d.lgs. 267/2000
Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere l'incompetenza del responsabile dell'ufficio tecnico all'adozione di ordinanze di natura contingibile e urgente e la spettanza del relativo potere al Sindaco; il TAR non ha esaminato nel merito tali censure per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 35 l.r. Sardegna n. 24/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale edilizia; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata comunicazione dell'accesso agli atti concesso al vicino; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente in materia di comunicazione ai controinteressati nell'accesso; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata indicazione di un termine di efficacia dei provvedimenti; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Richiamato nell'ordinanza n. 7 quale base della richiesta di documentazione volta a verificare la conformità dell'attività intrapresa alla normativa vigente; il TAR ha ritenuto l'atto privo di efficacia lesiva e meramente istruttorio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria.
Massime di principio
- Il ritiro in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Un atto che si limita a richiedere al destinatario la produzione di documentazione e l'indicazione di informazioni entro un termine, senza imporre una misura autoritativa o produrre effetti pregiudizievoli immediati, non ha natura provvedimentale lesiva e non è autonomamente impugnabile per carenza originaria di interesse ad agire.
- Quando l'amministrazione ritira in autotutela gli atti impugnati riconoscendone l'illegittimità, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'amministrazione anche se il ricorso introduttivo è definito per cessazione della materia del contendere.
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