Cassazione Penale, Ordinanza n. 37060/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 5 novembre 2024. Il ricorso investiva la conferma della responsabilità penale per fatti di frode fiscale connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, i primi tre motivi denunciavano vizi di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità: il ricorrente contestava la ricostruzione delle operazioni documentate dalla fattura di cui al capo A, la configurabilità del concorso/rapporto tra emissione e utilizzazione delle autofatture indicate al capo B, e la qualifica di amministratore di fatto della società beneficiaria della fattura falsa di cui al capo D. Il quarto motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato per vizio di motivazione. La Corte di merito aveva già ritenuto la falsità delle operazioni desumibile da plurimi elementi, aveva escluso l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 nel caso in cui il soggetto cumuli le qualità di emittente e di amministratore di fatto della società utilizzatrice, e aveva valorizzato deposizioni e accertamenti bancari per affermare che il ricorrente operava di fatto come amministratore della società. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa lettura del merito e, quanto alle attenuanti generiche, perché generici e privi di specifici elementi positivi in grado di giustificare il beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diniego dell'inammissibilità non può essere escluso in mancanza di colpa solo in presenza di un errore non ascrivibile al ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
non trova applicazione quando lo stesso soggetto cumula le qualità di emittente della fattura e di amministratore di fatto della società utilizzatrice dell'autofattura mendace; in tale ipotesi possono configurarsi sia il delitto di emissione di fatture false sia quello di utilizzazione/dichiarazione fraudolenta correlata
richiamato come fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, configurabile nel caso esaminato
richiamato come fattispecie correlata all'utilizzo della documentazione mendace nella dichiarazione fiscale
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che sollecitano una rivalutazione del merito o ripropongono questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- In materia di reati tributari, l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non opera quando il medesimo soggetto rivesta sia la qualità di emittente della fattura falsa sia quella di amministratore di fatto della società utilizzatrice: in tal caso possono concorrere le fattispecie di emissione e di utilizzazione/dichiarazione fraudolenta.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi concreti, quali l'effettiva gestione dei conti societari, le deleghe operative e le risultanze testimoniali e bancarie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito non ravvisi elementi positivi specificamente indicati dall'imputato; non basta l'assenza di elementi negativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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