Cassazione Civile, Ordinanza n. 08104/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui un Comune ha richiesto a una società, per l'anno d'imposta 2013, il pagamento di una somma a titolo di TOSAP in relazione all'attraversamento di terreni e tratturi comunali mediante una linea in cavo interrato destinata alla connessione alla rete elettrica nazionale. La società ha contestato la pretesa davanti al giudice tributario, deducendo in sintesi la non debenza del tributo, l'erronea applicazione della disciplina TOSAP, la non tassabilità dei terreni e tratturi occupati e, in cassazione, quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla questione del difetto di titolarità attiva del Comune e del potere impositivo, assumendo che la TOSAP fosse stata sostituita dalla COSAP in forza di delibere comunali; 2) violazione delle norme sulla TOSAP per avere il giudice applicato il regime tributario errato; 3) motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello, per non avere risposto alle doglianze sull'applicazione del regime forfettario e sulla non tassabilità dei suoli; 4) omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle delibere comunali istitutive del COSAP. Il Comune ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito, che aveva confermato la debenza della tassa e delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la nuova questione relativa alla sostituzione della TOSAP con il COSAP, perché non proposta nel ricorso originario né con motivi aggiunti, ma introdotta solo in appello nella memoria illustrativa; per tale ragione ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, osservando che il giudice d'appello non è tenuto a decidere su domande nuove. Ha poi dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo, dipendenti dalla medesima questione nuova. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva comunque in modo comprensibile le ragioni della decisione, richiamando l'applicabilità della disciplina TOSAP e la mancata presentazione della denuncia prevista dalla legge. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di disciplina TOSAP/COSAP.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
evocato quale parametro del vizio di omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza tributaria e sulla motivazione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme alle norme processuali tributarie sull'appello e sulla sentenza.
art. 1 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario.
art. 24 d.lgs. 546/1992
indicato come unico strumento idoneo a introdurre nuove ragioni di contestazione nel giudizio tributario.
art. 38 d.lgs. 507/1993
richiamato nella motivazione sulla disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche.
art. 49 d.lgs. 507/1993
richiamato dal giudice di merito come norma interpretata con l'art. 38 ai fini della debenza del tributo.
art. 42 d.lgs. 507/1993
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente mal applicata.
art. 46 d.lgs. 507/1993
richiamato dalla sentenza impugnata per definire il presupposto dell'occupazione soggetta a tassa.
art. 50 d.lgs. 504/1992
richiamato nella motivazione della decisione di merito come norma in relazione alla denuncia non presentata, posta a fondamento della tassazione proporzionale.
art. 63 d.lgs. 446/1997
richiamato dalla contribuente e dal giudice di merito in tema di classificazione e disciplina del canone/spazi e aree pubbliche.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare il contenuto minimo della motivazione e per escludere il vizio dedotto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in sede di legittimità.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
richiamato per integrare la motivazione dichiarando inammissibile la censura nuova proposta in appello.
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di efficacia del giudicato, esclusa nel caso di statuizioni apodittiche o prive di reale accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione nuova non proposta nel ricorso introduttivo né mediante motivi aggiunti non può essere validamente introdotta solo in appello o con memoria illustrativa; ove ciò avvenga, il giudice di merito non viola l'obbligo di pronuncia se non la esamina.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile; non è configurabile quando la censura investe soltanto la sufficienza o completezza dell'argomentazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non confuti espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- Il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale se espone le ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione, potendo ritenersi implicitamente disattese le deduzioni non espressamente trattate ma reputate recessive.
- La qualificazione del regime impositivo applicabile a un'occupazione di suolo pubblico deve essere dedotta e devoluta tempestivamente nel processo; la mancata deduzione iniziale preclude la successiva contestazione di un titolo impositivo diverso.
- Ai fini del giudicato sostanziale, una statuizione produce effetti preclusivi solo se il giudice abbia effettivamente risolto la questione con un accertamento argomentato; affermazioni meramente apodittiche non assumono, di regola, tale efficacia oltre il caso deciso.
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