Cassazione Penale, Sentenza n. 7354/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra due vicende giudiziarie relative a reati di stupefacenti: a) sentenza del Tribunale di Catania del 13/07/2018 (irrev. 18/01/2019) per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 commesso il 16/06/2018; b) sentenza della Corte d'appello di Catania del 09/01/2023 (irrev. 04/04/2024) per reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990 commessi "dal marzo del 2017 in permanenza". Il difensore sosteneva che i reati erano omogenei e riconducibili a un medesimo progetto criminoso (sodalizio esistente già al momento del primo fatto) e che non risultava provata la recisione del vincolo associativo da parte del SIRIANO, per cui la partecipazione sarebbe proseguita fino all'arresto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione valorizzando: a) il fattore temporale (intercorso oltre un anno tra la cessazione del contributo del ricorrente al sodalizio, indicata al 9/6/2017, e il reato del 16/6/2018); b) la diversa forma di manifestazione del reato (in un caso reato associativo, nell'altro reato commesso in concorso con soggetto estraneo all'associazione); c) lo stato di non tossicodipendenza del condannato. La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata che richiedono la verifica di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione originaria) per riconoscere la continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 81 come norma che richiede la sussistenza di indicatori concreti (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, programmazione originaria almeno nelle linee essenziali, modalità e sistematicità) per riconoscere la continuazione; il mero coinvolgimento in un medesimo sodalizio non è di per sé sufficiente se mancano elementi che dimostrino una programmazione unitaria dei reati.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come riferimento procedurale per la decisione in sede di esecuzione; la Corte però valuta che il sindacato in esecuzione richiede verifica puntuale degli elementi fattuali ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e non riscontra violazioni di legge procedurali tali da rendere applicabile la norma invocata a favore del ricorrente.
art. 73 DPR n. 309/1990
Norma sostanziale relativa alla detenzione di stupefacenti; i reati di cui all'art. 73 sono stati valutati nella loro omogeneità ma, ai fini della continuazione, la Corte ha ritenuto più rilevanti gli elementi temporali e di contesto (associativo vs concorso con estraneo).
art. 74 DPR n. 309/1990
Norma relativa al traffico di stupefacenti; citata quale riferimento alle imputazioni del secondo procedimento, la sua presenza non ha impedito la valutazione negativa della continuazione in mancanza di indicazioni di programmazione unitaria.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di molteplici indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione originaria): la presenza di uno o pochi indicatori non è sufficiente.
- Il decorso del tempo è un elemento decisivo: un ampio intervallo temporale tra i reati, in assenza di altri chiari indici di programmazione unitaria, rende improbabile la continuazione.
- Non sempre è possibile riconoscere la continuazione tra un reato associativo e reati 'fini' collegati all'attività del gruppo: se quei reati erano contingenti o non programmabili "ah origine", la continuazione può essere esclusa.
- La diversa forma di manifestazione del reato (es. reato in ambito associativo vs reato commesso in concorso con soggetto estraneo) può ostare al riconoscimento della continuazione.
- La semplice appartenenza o preesistenza di un sodalizio non basta a dimostrare la programmazione unitaria dei reati: chi chiede il riconoscimento della continuazione deve fornire elementi concreti che attestino la persistenza di un progetto criminoso.
- In sede di esecuzione il giudice può sindacare i fatti e valutare gli indicatori qui sopra; le questioni meramente fattuali o basate su apprezzamenti probabilistici difficilmente sono riformabili in sede di legittimità senza errore di diritto manifesto.
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