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Sentenza

Sentenza n. 837/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento a) della Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Massino Visconti -OMISSIS-, a oggetto: “Controllo attività urbanistico-edilizia – accertamento per presunte opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in ambiti vincolati di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – determina di conclusione del procedimento”, recante l'annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies L.n.241/1990 del “permesso di costruire in sanatoria in data -OMISSIS-, a firma del responsabile del competente servizio comunale, poiché illegittimo e inefficace”; b) per quanto occorra, del verbale del sopralluogo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale e datato -OMISSIS-; della Comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-; nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ivi compresi: i) la Relazione tecnica del Geom. incaricato dal Comune con Determina -OMISSIS-, prot. comunale -OMISSIS-, richiamata nella impugnata Determina n.-OMISSIS- non allegata e sconosciuta ai ricorrenti; ii) la “comunicazione avvio di procedimento d'ufficio e fissazione data sopralluogo”, afferente altro ignoto procedimento, del -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202201193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria e atti connessi, fondati sull’assenza di autorizzazione paesaggistica per opere realizzate in area vincolata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e tecnici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il secondo provvedimento comunale di autotutela con cui era stato annullato d’ufficio un permesso di costruire in sanatoria relativo a modeste difformità di manufatti destinati anche al ricovero di animali d’affezione. Hanno dedotto: tardività dell’annullamento d’ufficio, poiché adottato oltre dodici mesi dal rilascio del titolo, sostenendo l’erronea natura recettizia del permesso di costruire in sanatoria; difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo, anche in rapporto al tempo trascorso, alla modesta consistenza delle opere e al fatto che alcune opere erano state realizzate in conformità a prescrizioni comunali volte al benessere animale; violazione del giudicato e del principio del one shot temperato, in ragione di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un primo provvedimento di autotutela; insussistenza del vincolo paesaggistico, sostenendo che il corso d’acqua non fosse più esistente o non fosse correttamente rappresentato nella cartografia regionale, catastale e comunale; irrilevanza paesaggistica delle opere, deducendo la loro modesta entità e riconducibilità a interventi esenti dall’autorizzazione paesaggistica. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori e di avvio del procedimento connessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati per la fondatezza delle prime due censure. Ha ritenuto che il permesso di costruire, compreso quello in sanatoria, abbia natura non recettizia e produca effetti dal momento della sua adozione, indipendentemente dalla comunicazione o dalla materiale conoscenza del destinatario. Pertanto, il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 decorre dal rilascio del titolo. Poiché l’annullamento è stato adottato oltre tale termine e senza motivare le ragioni del suo superamento, l’atto è illegittimo. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto alla rimozione del titolo, essendosi il Comune limitato a richiamare la disciplina paesaggistica violata senza valutare l’impatto delle opere, la loro modestissima consistenza, il tempo trascorso e la circostanza che alcune modifiche erano state imposte da precedenti prescrizioni comunali. La censura relativa al giudicato e al one shot temperato è stata respinta: la precedente sentenza aveva censurato carenze motivazionali e non aveva precluso in assoluto un nuovo esercizio del potere. È stata respinta anche la censura sull’inesistenza del vincolo paesaggistico: il corso d’acqua risultava iscritto negli elenchi rilevanti e censito dal piano paesaggistico regionale; il vincolo opera direttamente per legge e la sua mancata rappresentazione nello strumento urbanistico comunale non lo esclude. Il TAR ha inoltre ritenuto non manifestamente esclusa la rilevanza paesaggistica delle opere, poiché esse presentavano comunque un ingombro e accedevano a manufatti più consistenti privi di previo vaglio paesaggistico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

    Il termine massimo di dodici mesi decorre dall’adozione del permesso di costruire in sanatoria, avente natura non recettizia; il suo superamento richiede una specifica motivazione, assente nel caso concreto.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa del permesso di costruire in sanatoria oggetto dell’annullamento d’ufficio.

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004

    Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

    Il vincolo paesaggistico opera direttamente per legge sulle fasce di 150 metri relative ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi; la mancata indicazione nelle tavole urbanistiche comunali non incide sulla sua efficacia.

  • art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica preventivo rispetto agli interventi ricadenti nell’area vincolata.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per elusione del giudicato non è stata riconosciuta, poiché la precedente sentenza non aveva precluso un nuovo esame dell’affare.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 31/2017

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle ipotesi di interventi paesaggisticamente esenti, ma la relativa censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire, anche in sanatoria, ha natura non recettizia e produce effetti dal momento della sua adozione, indipendentemente dalla comunicazione al destinatario o dalla materiale conoscenza del titolo.
  • Il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi decorre dall’adozione del titolo, non dalla sua comunicazione; il suo superamento rende illegittimo l’annullamento se non è assistito da una specifica motivazione sulle ragioni eccezionali del ritardo.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede una motivazione effettiva sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinta dal mero richiamo all’illegittimità originaria, con particolare riguardo al tempo trascorso, agli interessi dei destinatari e all’impatto concreto delle opere.
  • Il principio del one shot temperato non preclude in assoluto un nuovo esercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente atto, quando il giudicato abbia censurato carenze motivazionali senza escludere ogni ulteriore riesame; resta tuttavia vietata la reiterazione indefinita di provvedimenti sfavorevoli.
  • Il vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004 opera ope legis sulle fasce di 150 metri dai corsi d’acqua iscritti negli elenchi normativi; la mancata indicazione del vincolo nella cartografia dello strumento urbanistico comunale non ne elimina l’efficacia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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