Ordinanza n. 3/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento comunicato dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 gennaio 2026: del provvedimento emesso dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS-, in adempimento ad ordinanza cautelare n. 183/2025 di questa Sezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare e successivo provvedimento adottato in adempimento a un'ordinanza cautelare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il rifiuto comunicato dalla Prefettura di Piacenza del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare. Con motivi aggiunti notificati e depositati l'11 gennaio 2026 ha impugnato anche il successivo provvedimento prefettizio adottato in adempimento all'ordinanza cautelare n. 183/2025. All'udienza camerale del 15 gennaio 2026 il Tribunale ha rilevato che, a seguito della notificazione e del deposito dei motivi aggiunti, non erano decorsi i termini a difesa dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rinviato alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 la trattazione dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, per consentire all'Amministrazione di disporre dei termini a difesa. L'ordinanza non decide il merito dei motivi di ricorso né valuta in modo definitivo il fumus boni iuris o il periculum in mora. Sono richiamati l'art. 55 c.p.a. e, quanto all'oscuramento delle generalità, l'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti sono notificati e depositati in prossimità della camera di consiglio cautelare, il giudice deve rinviare la trattazione se non sono ancora decorsi i termini a difesa dell'amministrazione, così da garantire il contraddittorio processuale.
- Il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare per difetto dei termini a difesa è una misura interlocutoria e non comporta alcuna anticipazione della valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
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