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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25798/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un capitano dell’Esercito, già condannato in primo grado e in appello alla pena di mesi tre di reclusione militare con sospensione, è stato ritenuto responsabile di plurimi episodi di disobbedienza aggravata e continuata per non aver ottemperato, in più date tra novembre e dicembre 2022, a un ordine del superiore gerarchico consistente nel dover interessare preventivamente quest’ultimo delle pratiche tecnico-amministrative e logistiche prima di trasmetterle all’esterno del reparto. La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 1349 d.lgs. 66/2010, assumendo che l’ordine fosse illegittimo perché incidente su attività COMSEC riservate e che l’imputato avrebbe rischiato, seguendolo, di violare il segreto militare; 2) mancata assunzione di prova decisiva, cioè di documentazione normativa e regolamentare (direttiva operativa nazionale, DPCM, regolamento interno COMSEC, testi normativi di settore) che avrebbe dimostrato l’autonomia della materia COMSEC e l’irrilevanza dell’ordine; 3) vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto provati sia l’ordine sia la sua reiterazione, nonché per avere qualificato come irrilevanti o inattendibili le deposizioni e le deduzioni difensive sulla ripartizione delle competenze gerarchiche e sulla natura delle singole e-mail contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato integralmente. Ha qualificato il primo motivo come inammissibile perché meramente ripropositivo di questioni già esaminate e risolte nei giudizi di merito: l’ordine era stato ritenuto funzionale al servizio, legittimo e non manifestamente criminoso, mentre le comunicazioni contestate erano state ricondotte all’ordinaria gestione logistica e non all’ambito COMSEC. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile/manifesta infondatezza, poiché la documentazione richiesta non avrebbe aggiunto nulla alla decisione, essendo già stato accertato che i fatti oggetto delle e-mail non attenevano a profili di segretezza delle comunicazioni ma alle attribuzioni logistiche del battaglione. Il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata, letta unitariamente come doppia conforme, offriva una ricostruzione completa e non illogica dell’ordine, della sua reiterazione e dell’irrilevanza delle obiezioni difensive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 1349 d.lgs. 66/2010

    La norma è richiamata per ribadire che il militare non può sottrarsi all’ordine del superiore se non quando l’esecuzione integri manifestamente reato o l’ordine sia diretto contro le istituzioni dello Stato; nel caso concreto l’ordine è stato ritenuto legittimo e funzionale al servizio.

  • art. 729 d.P.R. 90/2010

    È richiamato come base normativa dell’obbligo di obbedienza e della disciplina dei rapporti di subordinazione; se l’ordine non attiene alla sfera esclusiva del militare o alla sua autonomia tecnica, deve essere eseguito, salvo diversa urgente informazione al superiore diretto.

  • art. 39 cod. pen. mil. pace

    il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare

    La Corte lo cita per escludere che l’errore soggettivo del militare sulla legittimità dell’ordine fosse di per sé scusabile; l’ignoranza non è invocabile, salvo il limite dell’ignoranza inevitabile.

  • sentenza Corte cost. n. 61 del 20 febbraio 1995

    È richiamata per il principio secondo cui l’ignoranza inevitabile dei doveri militari non è ascrivibile al militare, ma nel caso concreto l’errore è stato ritenuto evitabile.

  • sentenza Corte cost. ord. n. 39 del 2001

    oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali

    Serve a chiarire la ratio del reato di disobbedienza: tutela del funzionamento dell’apparato militare e non del prestigio personale del superiore.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    È la norma invocata per il motivo sulla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte la ritiene inapplicabile in quanto la prova richiesta era superflua rispetto a un fatto già chiarito.

Massime di principio

  • Nel reato militare di disobbedienza, l’ordine è penalmente rilevante e vincolante quando è funzionale al servizio e al corretto funzionamento dell’apparato militare; il militare non può opporvisi sulla base di valutazioni personali sulla convenienza o sull’opportunità dell’ordine.
  • Il diritto/dovere di non eseguire l’ordine sussiste solo nei casi tassativi in cui l’ordine sia manifestamente criminoso o diretto contro le istituzioni dello Stato; al di fuori di tali ipotesi, il militare deve eseguire l’ordine e, se del caso, attivare i canali gerarchici interni senza arbitrariamente sostituirsi al superiore nella valutazione di legittimità.
  • L’errore del militare sulla legittimità dell’ordine non è scusabile quando è evitabile alla luce del quadro normativo e organizzativo di riferimento; l’ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare non può essere invocata come scusa, salvo il caso di ignoranza inevitabile.
  • La mancata acquisizione di documenti regolamentari non integra vizio decisivo quando il giudice di merito abbia già accertato in modo congruo che i fatti contestati rientrano in un diverso ambito funzionale, rendendo la prova richiesta superflua.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di vizio motivazionale deve confrontarsi con l’intero percorso argomentativo delle decisioni di merito e non può limitarsi a reiterare la diversa lettura dei fatti proposta dalla difesa.
  • Quando le comunicazioni contestate attengono a ordinaria gestione logistica o amministrativa, esse non possono essere riqualificate come attività rientranti nella sfera speciale di sicurezza delle comunicazioni solo per sostenere l’illegittimità dell’ordine di interlocuzione preventiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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