Cassazione Penale, Sentenza n. 15446/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
David Aldo impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato nella condanna per truffa e ricettazione, lamentando principalmente che la declaratoria di delinquente abituale (art. 103 c.p.) non poteva produrre effetti retroattivi nello stesso giudizio e dunque non poteva raddoppiare i termini di prescrizione: la prescrizione della truffa sarebbe stata già maturata prima della sentenza di appello. In secondo luogo censurava la motivazione della condanna per ricettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui la dichiarazione di delinquente abituale ha natura costitutiva ed efficacia "ex nunc", quindi i suoi effetti (compreso il raddoppio dei termini di prescrizione) operano solo per i fatti commessi dopo l'irrevocabilità della sentenza che la dichiara. Tenuto conto inoltre dell'aumento del massimo edittale per la recidiva (art. 99, comma 4), la Corte ha calcolato il termine di prescrizione riferendosi alla data più favorevole all'imputato (15/07/2009) e ha ritenuto che la truffa si fosse prescritta il 15/07/2019: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa ed ha eliminato la relativa pena (mesi 2 di reclusione ed euro 150,00 di multa). Il secondo motivo, relativo alla ricettazione, è stato dichiarato inammissibile perché attacca valutazioni di fatto e la valutazione del compendio probatorio, materie non sindacabili in Cassazione; di conseguenza la condanna per ricettazione è rimasta confermata. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente (per la prescrizione della truffa) e nel resto dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 103 cod. pen.
prescrive la dichiarazione di delinquente abituale
La dichiarazione di delinquente abituale ha natura costitutiva ed efficacia "ex nunc": produce effetti materiali a partire dalla sua pronuncia e rileva solo per fatti commessi dopo l'irrevocabilità della sentenza che la dichiara.
art. 99 cod. pen.
comma secondo e comma quarto citati nel testo
La recidiva ai sensi dell'art. 99 aumenta il massimo edittale della pena (qui elevato di due terzi) e questo incide sul calcolo del termine di prescrizione; gli effetti dell'aumento vanno considerati nel computo dei termini ma la declaratoria di abitualità non può essere applicata retroattivamente nello stesso giudizio.
art. 133 cod. pen.
menzionato come parametro per valutare la pericolosità sociale
Indica i criteri (specie e gravità dei reati, condotta, genere di vita, altre circostanze) che il giudice utilizza per accertare l'abitualità/delinquenza abituale; tali accertamenti sono rimessi alla discrezionalità del giudice e hanno valore costitutivo.
art. 157 cod. pen.
regola i termini di prescrizione in relazione al massimo edittale
Stabilisce i termini base di prescrizione rapportati al massimo della pena edittale; nel caso concreto, con un massimo edittale di 5 anni (per effetto dell'aumento dovuto alla recidiva) il termine base utilizzato dalla corte è stato di 6 anni.
art. 161 cod. pen.
richiamato in combinazione con art. 99, comma quarto
Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione: gli atti interruttivi prolungano il termine necessario alla maturazione della prescrizione e vanno computati in combinazione con l'integrale riformulazione dell' edittale per recidiva.
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28/10/2020
richiamato per la trattazione del ricorso
Norma procedurale che disciplina modalità di trattazione dei ricorsi in periodo emergenziale; citata come comma procedurale relativo alla trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di delinquente abituale (art. 103 c.p.) ha efficacia costitutiva ed "ex nunc": non può retroagire per estendere i termini di prescrizione rispetto al reato giudicato nella stessa sentenza che la pronuncia.
- Quando il periodo di commissione di un reato è indicato con un intervallo, ai fini della prescrizione si assume la data più favorevole all'imputato (data iniziale dell'intervallo).
- La recidiva (art. 99, comma 4) aumenta il massimo edittale e quindi può allungare i termini di prescrizione; tuttavia l'aumento va calcolato senza applicare retroattivamente effetti di declaratorie pronunciate nello stesso giudizio.
- Gli atti interruttivi della prescrizione (art. 161 c.p.) prolungano il tempo necessario alla maturazione della prescrizione e devono essere considerati nel calcolo complessivo.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano ad impugnare la valutazione del compendio probatorio o a chiedere una diversa valutazione dei fatti: tali censure sono tipicamente non deducibili in sede di legittimità.
- Se la Cassazione accerta la prescrizione di un reato, può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa a quel reato e ordinare l'eliminazione della pena collegata.
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