Sentenza n. 7/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento quanto a entrambi i ricorsi: del dedotto silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 02.10.2024, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (prot.40/IMM.2024-CAT A12-II SEZ), emesso dal Questore della Provincia di Prato, in data 05.09.2024, notificato in data 09.09.2024, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Prato sul ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato due ricorsi identici contro il presunto silenzio-inadempimento della Prefettura di Prato sul ricorso gerarchico del 2 ottobre 2024, proposto contro il decreto del Questore di Prato del 5 settembre 2024, notificato il 9 settembre 2024, con cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva dedotto che il diniego era stato adottato in ragione della sua permanenza all'estero dal 10 marzo 2021 al 29 luglio 2022 e che le giustificazioni e la documentazione prodotte non erano state ritenute idonee. Ha quindi chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente sul ricorso gerarchico. Il TAR ha rilevato che i due ricorsi erano identici e presentavano elementi documentali reciprocamente complementari: il primo conteneva la procura, i documenti e la relazione difensiva dell'amministrazione, mentre il secondo documentava la notificazione del ricorso. L'amministrazione ha eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che il ricorso gerarchico doveva intendersi respinto per silenzio decorsi novanta giorni dalla presentazione, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni per l'impugnazione giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi degli artt. 70 c.p.a. e 273 c.p.c., trattandoli come un unico gravame. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso gerarchico presentato il 2 ottobre 2024 si fosse definito con silenzio-rigetto il 31 dicembre 2024, decorso il termine di novanta giorni senza una decisione espressa. Di conseguenza, non era configurabile un silenzio-inadempimento azionabile con il rito sul silenzio. Tuttavia, il giudice ha riqualificato il ricorso come impugnazione del silenzio-rigetto, poiché il ricorrente aveva riproposto i profili già dedotti nel ricorso gerarchico. Tale impugnazione è stata dichiarata manifestamente irricevibile: la notificazione era avvenuta il 6 ottobre 2025, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 31 dicembre 2024. Il TAR ha ritenuto non necessario convertire il rito camerale in rito ordinario, poiché l'eccezione di tardività era stata tempestivamente formulata dall'amministrazione e il ricorrente aveva avuto ampia possibilità di replicare, senza farlo. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
il ricorso gerarchico si intende respinto trascorsi 90 giorni dalla presentazione del medesimo
Il decorso di novanta giorni senza decisione sull'impugnazione gerarchica produce un silenzio-rigetto, che esclude la configurabilità di un silenzio-inadempimento e fa decorrere il termine per l'impugnazione giurisdizionale.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi, quando presentano identità o stretta connessione tra parti, oggetto e questioni.
art. 273 c.p.c.
È richiamato quale fondamento processuale della trattazione unitaria di cause connesse.
art. 45 c.p.a.
Il TAR ha rilevato l'irregolarità della sequenza tra deposito e notificazione del primo ricorso, nel quale la notificazione risultava successiva al deposito.
Massime di principio
- Quando una norma speciale stabilisce che il ricorso gerarchico si intende respinto decorso un determinato termine senza decisione, il silenzio dell'amministrazione ha natura di silenzio-rigetto e non di silenzio-inadempimento; non è quindi proponibile l'azione avverso il silenzio per ottenere una decisione espressa.
- Il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico può essere impugnato come provvedimento tacito, purché l'impugnazione sia proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla scadenza del termine previsto per la decisione gerarchica.
- Un ricorso introdotto come azione contro il silenzio-inadempimento può essere riqualificato dal giudice come impugnazione del silenzio-rigetto quando gli atti evidenziano che il ricorrente intende comunque contestare, anche mediante la riproposizione delle censure già formulate in sede gerarchica, l'esito tacito sfavorevole.
- La notificazione dell'impugnazione del silenzio-rigetto oltre il termine decadenziale rende il ricorso irricevibile, anche se la domanda è stata formalmente proposta come azione avverso il silenzio-inadempimento.
- La riunione di ricorsi identici o strettamente connessi è possibile anche quando la documentazione processuale è distribuita tra i diversi fascicoli, purché gli atti complessivamente considerati consentano di ricondurre le iniziative a un'unica controversia e siano salvaguardati il contraddittorio e il diritto di difesa.
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