Cassazione Civile, Ordinanza n. 34533/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui il tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento risultasse dagli atti informatici e che l’opposizione non fosse stata proposta entro trenta giorni. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non bastasse a dimostrare l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice di merito non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non spettasse al pubblico ministero provare quando l’atto fosse entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha escluso che il ricorso superasse il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione di diritto era stata decisa dal tribunale in modo conforme all’orientamento della Corte di cassazione. La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nelle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione o notificazione, resta applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché, secondo la ricostruzione del giudice di merito, l’opposizione era comunque tardiva, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura istituzionale del ricorrente; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
indica il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato e sia opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
stabilisce che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
richiamato in via sistematica per assimilare il decreto opposto a un provvedimento soggetto a termine breve di impugnazione dalla comunicazione o notificazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’assenza di una sommaria esposizione dei fatti di causa rende il ricorso inammissibile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
art. 327 c.p.c.
in assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, anche per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 136 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla conoscibilità dell’atto.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non è decisivo solo il dato formale della comunicazione, ma, in mancanza di comunicazione rituale, opera comunque il termine lungo di impugnazione: il rimedio non può essere esercitato oltre quel termine.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se difetta la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; tale requisito non è surrogabile dalla sola immediata formulazione dei motivi.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga una questione di diritto già risolta dal giudice di merito in conformità all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- Nel giudizio di opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia, la parte che contesta la tardività deve confrontarsi con il principio per cui il controllo di tempestività si coordina con la disciplina generale dei termini di impugnazione.
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