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Sentenza

Sentenza n. 438/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attestante che Sogei s.p.a. aveva accreditato, il 4 dicembre 2025, l’importo riconosciuto dalla sentenza nel borsellino elettronico del ricorrente. Il ricorrente non ha contestato tale dichiarazione e si è limitato a chiedere il passaggio in decisione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l’accredito documentato dall’Amministrazione avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La dichiarazione ministeriale, circostanziata e proveniente da un’Amministrazione statale, è stata considerata dotata di particolare attendibilità; la mancata contestazione da parte del ricorrente ha ulteriormente confermato l’avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l’adempimento è intervenuto tardivamente, il TAR ha ritenuto virtualmente soccombente il Ministero e lo ha condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale può essere chiesta l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica del docente, il cui riconoscimento nel caso concreto era stato disposto dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Una dichiarazione circostanziata proveniente dall’amministrazione, attestante l’avvenuto adempimento, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare la soddisfazione della pretesa quando il ricorrente non ne contesti il contenuto.
  • L’adempimento tardivo dell’obbligo derivante dal giudicato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La spontanea esecuzione intervenuta nel corso del giudizio può incidere soltanto sulla liquidazione ridotta delle spese, senza escludere la responsabilità dell’amministrazione per il precedente ritardo nell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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