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Sentenza

Sentenza n. 3354/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Colico n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2022, N. di Registro Generale 64, avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006”, notificata alla ricorrente in data 23 dicembre 2022; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai precedenti.

Giustizia amministrativa202300301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192 d.lgs. 152/2006, rivolta alla proprietaria dell'area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'area)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva imposto, in solido con il soggetto individuato quale autore dell'abbandono, la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, per omesso avviso di avvio del procedimento e mancata attivazione del contraddittorio previsto dalla disciplina sui rifiuti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, sostenendo che l'ordine era stato adottato per la sola qualità di proprietaria, senza accertare il dolo o la colpa nella realizzazione dell'abbandono. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, poiché l'ordinanza avrebbe incluso rifiuti collocati anche su particelle asseritamente appartenenti a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza nella parte rivolta alla società. L'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non introduce una responsabilità oggettiva del proprietario: l'obbligo di rimozione grava innanzitutto sull'autore dell'abbandono e può essere esteso al proprietario solo quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa. Tale imputabilità deve essere accertata dall'autorità di controllo in contraddittorio con l'interessato. Nel caso concreto l'ordinanza aveva imposto gli obblighi esclusivamente in ragione della proprietà dell'area, senza allegare né dimostrare dolo o colpa della società e senza dare conto di un accertamento in contraddittorio. È stata quindi accertata la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Il TAR ha inoltre precisato che il Comune aveva esercitato il potere ordinario previsto dall'art. 192 e non quello contingibile e urgente ex art. 50, commi 4 e 5, TUEL: il mero abbandono di rifiuti, in assenza di circostanze eccezionali evidenziate nella motivazione, non giustifica il ricorso al potere straordinario. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo

    Il proprietario dell'area non risponde oggettivamente per il solo fatto di essere titolare del diritto sul fondo; l'obbligo di rimozione presuppone l'accertamento del dolo o della colpa e deve essere svolto in contraddittorio con l'interessato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omesso avviso di avvio del procedimento; la decisione accoglie il ricorso sulla violazione dell'art. 192, comma 3, senza esaminare autonomamente tale censura.

  • art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente del sindaco richiede circostanze eccezionali; il semplice abbandono di rifiuti, adeguatamente fronteggiabile mediante il potere ordinario ex art. 192 d.lgs. 152/2006, non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'obbligo del proprietario di rimuovere i rifiuti abbandonati sull'area non deriva automaticamente dalla titolarità del bene, ma presuppone che l'abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
  • L'accertamento della responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 deve essere compiuto dall'autorità preposta al controllo in contraddittorio con il proprietario o altro titolare di diritti sull'area; un'ordinanza fondata sulla sola qualità di proprietario è illegittima.
  • Il potere ordinario di cui all'art. 192 d.lgs. 152/2006 non può essere surrogato dal potere contingibile e urgente del sindaco in assenza di circostanze eccezionali, urgenti e adeguatamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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