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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37428/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, in aumento, la rendita catastale proposta dalla società con procedura DOCFA per un impianto eolico, includendo tra gli elementi da considerare anche la torre/palo di sostegno dell'aerogeneratore. La società ha sostenuto che tale elemento dovesse essere escluso dalla stima catastale perché componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica, quindi non rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015; in subordine ha dedotto che, smontati rotore e navicella, la torre non avrebbe autonomia funzionale né reddituale. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme catastali e dell'art. 812 c.c.; con il secondo ha dedotto omesso esame di documentazione che attestava la natura delle torri come parti essenziali dell'impianto e non isolabili funzionalmente o economicamente. L'Amministrazione ha resistito sostenendo la legittimità della rettifica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Basilicata e ha rinviato alla stessa CTR in diversa composizione per un nuovo esame. Ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che il giudice di merito si era attenuto a una qualificazione astratta della torre come costruzione, senza accertare in concreto se essa fosse o meno un elemento privo di autonoma funzionalità rispetto al processo produttivo. Il giudice di rinvio dovrà verificare, alla luce delle risultanze documentali, se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e se abbiano o meno autonomia funzionale; dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali in materia di stima catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omesso esame di risultanze documentali decisive.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte ha affermato che l'esclusione dalla stima riguarda tutta la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla consistenza fisica o dall'ancoraggio al suolo, e che anche un elemento strutturalmente connesso può essere escluso se la sua funzione è produttiva e non apporta autonoma utilità catastale.

  • art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di autonomia funzionale della torre, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sulla base dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015.

  • art. 4 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    È stato richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole catastali di stima.

  • art. 812 c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del bene come immobile/costruzione ai fini catastali.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente ancorato al suolo e bene non ancorato, ma tra componenti che apportano utilità catastale autonoma all'immobile e componenti che sono invece funzionali allo specifico processo produttivo.
  • L'esclusione dalla stima diretta prevista dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 non è limitata ai macchinari in senso stretto: comprende anche elementi strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione quando siano inseriti nel ciclo produttivo e privi di una residua utilità apprezzabile fuori da esso.
  • In tema di accertamento della rendita catastale di un impianto eolico, il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto sulla funzione delle torri e sulla loro eventuale autonomia funzionale rispetto all'impianto, non potendo arrestarsi a una qualificazione astratta fondata soltanto su solidità, stabilità o ancoraggio al suolo.
  • La prassi amministrativa non può prevalere su un'interpretazione della norma che imponga di escludere dalla stima la componente impiantistica effettivamente strumentale alla produzione, anche se fisicamente rilevante o strutturalmente incorporata nell'unità immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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