Cassazione Penale, Ordinanza n. 16570/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Dal testo emerge che il ricorso era affidato a un solo motivo, ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base dell'impugnazione e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La Corte ha quindi rilevato un difetto di specificità del motivo di ricorso, tale da impedire un esame nel merito.
Norme richiamate
artt. 56 e 624 c.p.
Richiamati quali norme incriminatrici del fatto ascritto: il tentativo e il furto.
art. 624 c.p.
Individua il reato base di furto oggetto di contestazione, rispetto al quale è stato ritenuto configurato il tentativo.
art. 56 c.p.
Consente di qualificare la condotta come tentativo del delitto di furto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntualmente argomentati; un motivo generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per genericità dei motivi, la Corte non entra nel merito della decisione di condanna, che resta ferma.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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