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Ordinanza

Ordinanza n. 7418/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale per l’Ippica, Dipp IV del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 353391 del 30.7.2025, recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPPODROMO DEI FIORI S.P.A. il 15\1\2026 : per l’annullamento: del Decreto prot. 587688 del 31.10.2025 del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per l’Ippica del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026; del documento esplicativo relativo al procedimento istruttorio condotto dall’ufficio DIPP IV, agli atti con prot. n. 587685 del 31 ottobre 2025; del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per l’Ippica del MASAF prot. 693331 del 24.12.2025 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202513526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali recanti i criteri per la definizione e l'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, nonché il documento esplicativo dell'istruttoria e il decreto relativo al montepremi e agli stanziamenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 30 luglio 2025, recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per il 2026, e, con motivi aggiunti, i successivi decreti di approvazione del calendario, il documento esplicativo dell'istruttoria e il decreto concernente il calendario comprensivo del montepremi e degli stanziamenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. Il TAR ha rilevato che l'eventuale annullamento degli atti potrebbe incidere sulla programmazione delle corse, sul montepremi e sugli stanziamenti, con effetti su una platea particolarmente ampia di potenziali controinteressati, comprendente titolari di ippodromi e operatori del settore ippico. Considerata la difficoltà di reperire gli indirizzi di tutti i soggetti interessati, il Collegio ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito né ha deciso le questioni di rito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, commi 1 e 3, e 52, comma 2, c.p.a., autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La pubblicazione deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, di un sunto dei motivi, delle categorie dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo, degli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza stessa. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page denominato "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 settembre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare modalità idonee a garantire l'integrità del contraddittorio quando necessario.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti, l'individuazione delle modalità di integrazione del contraddittorio, comprese forme diverse dalla notificazione individuale.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per autorizzare modalità di notificazione extra ordinem, tra cui i pubblici proclami, in presenza di eccezionali difficoltà.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di atti amministrativi può incidere sulla posizione di una platea ampia e non facilmente individuabile di soggetti, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio ordinando l'integrazione nei confronti dei controinteressati non evocati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendono eccezionalmente gravosa o impraticabile la notificazione individuale.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può richiedere la pubblicazione integrale degli atti processuali, di un avviso con le informazioni essenziali e delle modalità per seguire il giudizio, nonché la conservazione online della documentazione per assicurare l'effettiva conoscibilità della controversia.
  • Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al rispetto di termini perentori per l'esecuzione degli adempimenti di pubblicità e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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