Cassazione Penale, Sentenza n. 33878/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente modificato il decreto del GIP relativo al sequestro preventivo di somme per oltre due milioni di euro (e, in mancanza, per equivalente), contestando la rilevanza penale di presunti interessi privati del curatore e l'esistenza del fumus per i reati contestati. Le censure comprendevano: 1) nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di udienza (art. 324 c.p.p.); 2) mancanza o carenza motivazionale dell'ordinanza del GIP e illegittima integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame; 3) errata qualificazione giuridica delle condotte rispetto all'art. 228 legge fallimentare (interesse privato del curatore) con particolare riferimento a cessioni di crediti inseriti negli stati passivi e operazioni in fase post-omologa; 4) insussistenza del fumus per il reato di autoriciclaggio rispetto ai successivi ritrasferimenti di crediti a società di diritto estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel loro complesso infondati e li ha respinti. In particolare: 1) la censura sulla tardiva notifica dell'avviso d'udienza è stata ritenuta indeducibile per difetto di specificità e per mancata allegazione di un pregiudizio concreto, risultando irrilevante alla luce della situazione di fatto (il difensore era già domiciliatario e aveva ricevuto tempestiva comunicazione); 2) la presunta radicale carenza motivazionale del decreto del GIP è stata valutata come errore di qualificazione giuridica e non come assenza totale di sostrato motivazionale: il Tribunale del riesame ha potuto integrare/valutare indipendentemente gli elementi, e la Corte ha ritenuto che vi fosse sufficiente base argomentativa; 3) è stata fornita una precisa interpretazione dell'art. 228 legge fallimentare: il reato sussiste quando il curatore compie un comportamento concreto volto a realizzare, tramite l'ufficio, un interesse privato confliggente con le finalità della procedura; non è sufficiente una mera coincidenza di interessi; essendo reato di pericolo, non è richiesto il conseguimento di un danno effettivo; 4) quanto all'autoriciclaggio, la Corte ha ritenuto che i successivi ritrasferimenti a società di diritto inglese possano integrare la condotta dissimulatoria tipica dell'autoriciclaggio e incidere sulle prospettive di recupero delle somme, pertanto il fumus era adeguatamente delineato. Conseguentemente è stato confermato l'esito favorevole al provvedimento del Tribunale del riesame (ossia la parziale modifica/annullamento del decreto GIP nelle parti indicate dal riesame e il mantenimento del sequestro nei limiti indicati).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme di riferimento per la valutazione processuale delle misure cautelari; utilizzato nel calcolo delle regole processuali evocate dalla difesa
art. 309 cod. proc. pen.
Riferito al potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato e ai limiti di tale potere (non può supplire quando il provvedimento manca totalmente di elementi indizianti)
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle norme procedurali citate dalla difesa a proposito dell'istruttoria e motivazione delle misure
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione dell'avviso di udienza: la Corte ha ritenuto che la violazione procedurale rilevi solo se è provato un concreto pregiudizio per la difesa
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali oggetto di censura, come quadro normativo complessivo delle garanzie procedurali
art. 228 legge fallimentare
Interpretato dalla Corte: il curatore "prende interesse" quando, mediante un comportamento concreto (non una mera coincidenza di interessi), sfrutta l'ufficio per un vantaggio privato in conflitto con le finalità della procedura; è reato di pericolo, quindi non è richiesto un danno effettivo
legge 16 aprile 2015, n. 47
modifiche agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.
Rilevata per delimitare il potere integrativo del Tribunale del riesame in caso di carenze motivazionali del provvedimento impugnato
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza comparata sul tema delle nullità di notifica e dell'onere di provare la mancata conoscenza dell'atto
Massime di principio
- La mera violazione formale di una norma di notifica non è sufficiente: chi la invoca deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito per renderla rilevante ai fini dell'annullamento
- Il Tribunale del riesame può integrare o rettificare la motivazione del provvedimento cautelare, ma non può sostituirsi al giudice che ha emesso il provvedimento quando questo è del tutto privo di elementi indizianti
- L'art. 228 legge fallimentare richiede un comportamento attivo e concreto del curatore volto a perseguire un interesse privato confliggente con le finalità della procedura: non basta la coincidenza di vantaggi privati con interessi della procedura
- Il reato di interesse privato del curatore è un reato di pericolo: non è necessario dimostrare un danno effettivo alla massa creditoria per configurare il reato, basta l'esistenza del conflitto e del comportamento volto a realizzarlo
- L'autoriciclaggio si configura quando, dopo il reato presupposto, si attuano operazioni dissimulatorie o di intestazione che rendono più difficoltosa l'individuazione e il recupero del profitto illecito; trasferimenti a società estere riconducibili agli stessi soggetti possono integrare tale profilo
- In materia di sequestro preventivo e impugnazioni in Cassazione, il sindacato è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali talmente radicali da rendere incomprensibile l'iter logico-giustificativo; i vizi di qualificazione giuridica possono essere rilevati ma non sempre determinano l'annullamento
- Nella fase esecutiva del concordato preventivo il commissario ha un ruolo di verifica della coerenza degli atti rispetto al piano; anche in tale fase può emergere un conflitto tra interesse del singolo creditore e interessi privati dell'organo della procedura se quest'ultimo utilizza informazioni riservate per vantaggio personale
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