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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, -OMISSIS- ritirato in data 25 gennaio 2022 (Doc. n. 1); 2) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 3/01/2022 ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 bis) 3) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 21/12/2021, ritirato in data 28/12/2021 (Doc. n. 1 ter); 4) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quater); 5) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N.-OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quinquies); 6) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022, ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 sexies); 7) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , prot. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 septies); aventi ad oggetto l’Accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dal seguente testo “Considerato il Decreto Legge 26/11/2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell‟epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che ha introdotto l‟obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 15/12/2021, Visto quanto stabilito dall‟art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 in relazione all‟osservanza del suddetto obbligo vaccinale, Visto l‟invito a ottemperare all‟obbligo vaccinale notificato alla S.V. in data 20/12/2021, Considerata la mancata presentazione della documentazione richiesta , decorsi i termini stabiliti dall‟art. 4 – ter decreto legge n. 44/2021; SI ACCERTA L‟inosservanza da parte della S.V. dell‟obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 previsto dalle disposizioni vigenti. Pertanto la S.V. è sospesa , con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ……omissis.. “ ; NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato (sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa) e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202200113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei provvedimenti sull'obbligo vaccinale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sette provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, con sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato sette provvedimenti adottati dai rispettivi Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, con i quali era stata accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 introdotto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposta la sospensione, con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudice ne prende atto, essendo intervenuta anche l'adesione dell'amministrazione resistente.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle norme sulla rinuncia e sulla definizione del giudizio.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    Richiamato nei provvedimenti impugnati quale base normativa dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

  • d.l. 172/2021

    Richiamato nei provvedimenti impugnati quale fonte dell'estensione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute e quale ulteriore fondamento dell'oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente formulata e accettata dalla parte costituita, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La rinuncia al ricorso comporta la definizione del giudizio mediante presa d'atto della rinuncia, con regolazione delle spese secondo quanto disposto dal giudice; nel caso esaminato, le spese sono state compensate.
  • Quando il giudizio riguarda dati relativi alla salute, la pubblicazione o diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitaria
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civile
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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