Sentenza n. 394/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, -OMISSIS- ritirato in data 25 gennaio 2022 (Doc. n. 1); 2) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 3/01/2022 ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 bis) 3) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 21/12/2021, ritirato in data 28/12/2021 (Doc. n. 1 ter); 4) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quater); 5) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N.-OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quinquies); 6) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022, ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 sexies); 7) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , prot. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 septies); aventi ad oggetto l’Accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dal seguente testo “Considerato il Decreto Legge 26/11/2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell‟epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che ha introdotto l‟obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 15/12/2021, Visto quanto stabilito dall‟art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 in relazione all‟osservanza del suddetto obbligo vaccinale, Visto l‟invito a ottemperare all‟obbligo vaccinale notificato alla S.V. in data 20/12/2021, Considerata la mancata presentazione della documentazione richiesta , decorsi i termini stabiliti dall‟art. 4 – ter decreto legge n. 44/2021; SI ACCERTA L‟inosservanza da parte della S.V. dell‟obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 previsto dalle disposizioni vigenti. Pertanto la S.V. è sospesa , con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ……omissis.. “ ; NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato (sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa) e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei provvedimenti sull'obbligo vaccinale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Atto impugnato: Sette provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, con sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato sette provvedimenti adottati dai rispettivi Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, con i quali era stata accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 introdotto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposta la sospensione, con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudice ne prende atto, essendo intervenuta anche l'adesione dell'amministrazione resistente.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme alle norme sulla rinuncia e sulla definizione del giudizio.
art. 4-ter d.l. 44/2021
Richiamato nei provvedimenti impugnati quale base normativa dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.
d.l. 172/2021
Richiamato nei provvedimenti impugnati quale fonte dell'estensione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute e quale ulteriore fondamento dell'oscuramento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente formulata e accettata dalla parte costituita, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La rinuncia al ricorso comporta la definizione del giudizio mediante presa d'atto della rinuncia, con regolazione delle spese secondo quanto disposto dal giudice; nel caso esaminato, le spese sono state compensate.
- Quando il giudizio riguarda dati relativi alla salute, la pubblicazione o diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →