Cassazione Penale, Ordinanza n. 17968/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata dunque modificata la sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP del Tribunale di Palmi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Palmi del 17 dicembre 2024, con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto, in modo del tutto generico, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha quindi esaminato il perimetro del sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, evidenziando che, quando l'accordo riguarda il fatto già descritto in imputazione, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. può denunciare l'erronea qualificazione giuridica solo nei casi di errore manifesto, cioè di qualificazione palesemente eccentrica e immediatamente riconoscibile rispetto al contenuto del capo di imputazione. Poiché nella specie non ricorreva un errore manifesto e il motivo era comunque generico, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
richiamato quale base del patteggiamento e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo nei casi di errore manifesto.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità' nelle ipotesi previste.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390
norma incriminatrice indicata nella sentenza impugnata per un fatto in materia di stupefacenti; il testo riporta il numero del decreto in modo non perfettamente coerente, ma il contenuto della decisione si riferisce al comma 5 dell'art. 73 del testo unico stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare in modo generico la qualificazione giuridica del fatto.
- Quando l'accordo ex art. 444 c.p.p. riguarda il fatto già descritto in imputazione, la doglianza sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se la qualificazione adottata in sentenza presenta un errore manifesto, cioè è palesemente eccentrica e priva di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione.
- Il controllo del giudice sulla sentenza di patteggiamento deve comunque verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ma tale verifica resta limitata dal perimetro dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione di vizi diversi da quelli tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
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