Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Cremona

IRES - Spese di pubblicità - Spese di rappresentanza - Distinzione. La differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza - e il conseguente accesso al diverso regime fiscale - deve essere valutato sulla base delle circostanze fattuali del caso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo non emerge il dispositivo di una specifica sentenza né sono indicati gli esiti processuali, le parti o l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso. È riportato esclusivamente il principio distintivo secondo cui la qualificazione delle spese dipende dalle circostanze fattuali e dalla presenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e di una finalità promozionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta qualificazione fiscale di determinate spese ai fini IRES, distinguendo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. La qualificazione deve essere effettuata considerando le circostanze concrete del caso. Le spese di pubblicità riguardano la promozione di specifici prodotti, marchi, servizi o dell'attività aziendale in generale e presuppongono normalmente un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive: un soggetto svolge l'attività promozionale e l'impresa versa un compenso. Le spese di rappresentanza, invece, perseguono finalità di accrescimento del prestigio, dell'immagine e dello sviluppo dell'impresa e sono caratterizzate dalla gratuità della cessione di beni o dell'erogazione di servizi.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES delle spese di pubblicità e delle spese di rappresentanza

    La disciplina fiscale applicabile varia in base alla qualificazione concreta della spesa. Le spese di pubblicità sono collegate a un'attività promozionale remunerata e alla promozione di prodotti, marchi, servizi o dell'impresa; le spese di rappresentanza sono invece caratterizzate dalla gratuità e dalla finalità di accrescere il prestigio e l'immagine aziendale.

Massime di principio

  • La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza non dipende esclusivamente dalla denominazione utilizzata nei documenti contabili, ma dalle effettive caratteristiche dell'operazione.
  • Una spesa tende a essere qualificata come pubblicitaria quando promuove specificamente prodotti, marchi, servizi o l'attività dell'impresa ed è sostenuta in esecuzione di un contratto con un corrispettivo.
  • Una spesa tende a essere qualificata come di rappresentanza quando consiste in un omaggio o in una prestazione gratuita finalizzata principalmente a migliorare il prestigio, l'immagine o le relazioni dell'impresa.
  • Per sostenere la qualificazione come spesa di pubblicità è opportuno conservare il contratto, la descrizione delle attività promozionali, la documentazione dell'esecuzione e gli elementi che dimostrano il collegamento con prodotti, marchi, servizi o attività aziendale.
  • In caso di contestazione, l'onere di dimostrare la natura effettiva della spesa e la sua coerenza con il relativo trattamento fiscale dipende dalla documentazione e dalle circostanze concrete dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.