Cassazione Penale, Ordinanza n. 25417/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Messina, ma la Corte di cassazione non entra nel merito delle doglianze perché rileva un vizio preliminare e assorbente: l'atto di impugnazione, qualificato come ricorso per cassazione a seguito di conversione dell'originario appello, era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori abilitati; tale difetto non è sanabile né dalla conversione dell'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., né dalla successiva iscrizione del difensore all'albo, né dalla presentazione tardiva di motivi nuovi da parte di altro difensore abilitato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto da difensore non cassazionista. Richiama l'art. 613 c.p.p. e il principio per cui la conversione dell'impugnazione non può elidere i requisiti formali del mezzo di gravame. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può sanare il difetto originario di legittimazione del difensore che ha sottoscritto un atto non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile per difetto di un requisito formale essenziale.
- La conversione di un appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non sana l'originario vizio di sottoscrizione se l'atto non è stato redatto e sottoscritto da un difensore abilitato.
- L'iscrizione successiva del difensore all'albo speciale, così come la proposizione tardiva di motivi nuovi da parte di un diverso difensore abilitato, non possono sanare l'inammissibilità originaria del gravame.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore può essere dichiarata senza formalità di procedura e comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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