Sentenza n. 1536/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali; 2) GLO del 7-10-2025 se ed in quanto lesivo; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026, GLO e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato il PEI nella parte in cui attribuiva alla minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura integrale delle 30 ore di frequenza scolastica. La minore era affetta da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in materia di inclusione scolastica e sostegno, in particolare degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni, nonché delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023. Il PEI e la diagnosi funzionale evidenziavano difficoltà in tutte le aree, la necessità di sostegno specializzato, la richiesta di ulteriori ore e la presenza di episodi di autolesionismo nei momenti di forte frustrazione. Secondo il ricorrente, la riduzione a 18 ore era inoltre illegittima perché non risultava adeguatamente motivata e perché l’amministrazione non aveva dimostrato di avere tempestivamente richiesto posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’assegnazione di sole 18 ore di sostegno. Il PEI, letto insieme alla diagnosi funzionale e alla documentazione sulla disabilità, evidenziava un fabbisogno di sostegno intensivo e la necessità di copertura dell’intero orario scolastico. Il Collegio ha affermato che il diritto all’inclusione scolastica e al sostegno è costituzionalmente garantito e non può essere compresso per ragioni finanziarie, carenze di organico o disfunzioni organizzative. Pur escludendo un automatismo assoluto tra disabilità grave o sostegno intensivo e rapporto 1:1 per l’intero orario, il giudice ha ritenuto necessaria una motivazione individualizzata quando il numero di ore assegnato sia inferiore all’orario di frequenza e, nel caso concreto, tale motivazione non risultava dal PEI. L’amministrazione non aveva inoltre prodotto documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga, richiesta che costituisce passaggio necessario quando le esigenze dell’alunno non siano soddisfacibili mediante l’organico ordinario. Il TAR ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto della minore all’assistenza mediante insegnante di sostegno per tutte le ore di effettiva frequenza scolastica e condannato l’amministrazione competente ad adottare gli atti necessari. Ha imposto l’esecuzione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La decisione è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altre autorità per le valutazioni sulle criticità organizzative e sulle eventuali responsabilità.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
«diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo»
La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni necessarie, graduando il sostegno in relazione alle esigenze individuali; il sostegno intensivo ricorre quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Costituiscono la base normativa del diritto all’integrazione scolastica e alle misure di sostegno, da assicurare in relazione alle concrete esigenze dell’alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»
Il PEI deve essere elaborato dal GLO sulla base della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento o della documentazione disponibile, individuando obiettivi, interventi e proposta motivata delle risorse di sostegno necessarie.
art. 10 d.lgs. 66/2017
«L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno»
Il dirigente scolastico deve raccogliere gli elementi necessari e trasmettere all’USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno; quando l’organico ordinario non è sufficiente, il sistema consente e impone il ricorso ai posti in deroga.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice, per assicurare l’effettività della tutela, di disporre le misure necessarie affinché l’amministrazione dia esecuzione concreta alla pronuncia, anche mediante termini e nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap grave costituisce elemento rilevante nella determinazione del fabbisogno di sostegno, ma non determina automaticamente, senza una valutazione individualizzata, la copertura integrale dell’orario scolastico.
art. 81 Cost.
L’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere invocato dall’amministrazione o dal giudice per negare l’erogazione di prestazioni necessarie alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
Massime di principio
- Il diritto dell’alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie per l’inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per mere ragioni finanziarie, carenze di organico o disfunzioni organizzative dell’amministrazione scolastica.
- Il PEI deve determinare o proporre il numero di ore di sostegno sulla base della documentazione sanitaria e funzionale, dei bisogni individuali e degli obiettivi del progetto educativo; una riduzione rispetto all’orario di frequenza richiede una motivazione concreta, individualizzata e coerente con il fabbisogno accertato.
- Non esiste un automatismo assoluto tra riconoscimento della disabilità grave o del sostegno intensivo e copertura integrale dell’orario scolastico mediante rapporto 1:1; tuttavia, quando il PEI e il GLO evidenziano la necessità della copertura totale, l’amministrazione non può ridurre il monte ore senza una specifica motivazione e senza dimostrare la correttezza della valutazione.
- Quando le esigenze dell’alunno non sono soddisfacibili con l’organico ordinario, il dirigente scolastico deve tempestivamente richiedere all’USR i posti di sostegno in deroga. La mancata richiesta può costituire illegittimità, salvo che l’amministrazione dimostri di averla effettuata e che l’insufficienza derivi dall’omessa assegnazione da parte dell’USR.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo individualizzato dell’alunno titolare del PEI; non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni, per esigenze non riferibili al progetto individuale o per sostituire docenti assenti.
- In caso di accertata lesione del diritto al sostegno, il giudice amministrativo può annullare il PEI, accertare il diritto alla copertura delle ore di effettiva frequenza, impartire all’amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →