Sentenza del 22/02/2016 n. 947 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Responsabilità per debiti fiscali della società scissa - Solidarietà illimitata di tutte le società partecipanti la scissione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti fiscali di una scissione parziale e, in particolare, se la società beneficiaria potesse essere chiamata a rispondere dei debiti tributari sorti prima della scissione soltanto entro il valore della quota di patrimonio netto trasferita oppure solidalmente e senza limiti nei confronti dell’Erario. La società beneficiaria invocava il limite previsto per i rapporti interni tra le società partecipanti alla scissione.
La decisione
È stata affermata la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti erariali pregressi della società scissa, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986. Il limite riferito alle quote di patrimonio netto contabile trasferite rileva esclusivamente nei rapporti interni tra i coobbligati e non è opponibile al Fisco. La società beneficiaria che abbia pagato integralmente il debito può tuttavia agire in regresso contro la società scissa per recuperare quanto versato oltre la quota di patrimonio netto ricevuta.
Norme richiamate
Art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
In caso di scissione, per i debiti tributari pregressi della società scissa sussiste la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti, inclusa la società beneficiaria, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 173, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
alle quote del patrimonio netto contabile trasferite
Il riferimento alle quote di patrimonio netto contabile trasferite opera nei rapporti interni tra le società coobbligate e consente l’eventuale regresso, ma non limita la pretesa dell’Erario nei confronti della società beneficiaria.
Massime di principio
- Nelle operazioni di scissione, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere verso il Fisco anche per debiti tributari anteriori alla scissione e non soltanto nei limiti del patrimonio netto ricevuto.
- I limiti di responsabilità previsti dalla disciplina civilistica o fiscale della scissione possono valere nei rapporti interni tra le società, ma non necessariamente essere opponibili all’Amministrazione finanziaria.
- La società che paga integralmente il debito tributario può esercitare il regresso contro le altre società obbligate per ottenere il rimborso della parte eccedente la quota di patrimonio netto ricevuta.
- Prima di effettuare una scissione è necessario considerare il rischio di responsabilità solidale per passività fiscali pregresse, anche se non ancora definitivamente accertate o conosciute.
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