Sentenza n. 90/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento a) della Determinazione del Comune di Potenza RCG n. 1443/2025 del 27/06/2025 (n. DetSet 36/2025 del 26/06/2025), pubblicata in data 31 luglio 2025, recante «Intervento denominato "Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca". Aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico primo classificato. Impegno spesa e accertamento entrata»; b) di tutti gli atti e provvedimenti, compresi quelli anche solo richiamati e/o confermati anche solo per implicitum, dalla Determinazione del Comune di Potenza RCG n. 1443/2025 del 27/06/2025, ivi compresa la nota prot. n. 057732 del 12 giugno 2025, resa dall'Ufficio Gare della U.D. "Servizi Istituzionali" del Comune di Potenza, ivi compresi ancòra: (i) la Determinazione RCG n. 581/2025 del 31 marzo 2025 (n. DetSet 13/2025 del 31 marzo 2025) e le note del 2 e del 3 aprile 2025, con cui il Comune di Potenza ha comunicato l'aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto di appalto con quest'ultimo; (ii) nei limiti dell'interesse dei Ricorrenti, tutti i Verbali della procedura, in uno con i relativi allegati, ivi compresi il Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 del Seggio di gara ed i relativi allegati e il Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 della Commissione giudicatrice e ai relativi allegati; (iii) tutte le determinazioni, comunicazioni e richieste formulate dal Seggio di gara (ivi compresa la comunicazione del 31 marzo 2025, prot. n. 32658, contenente richiesta di chiarimenti al RTI Mancusi S.p.A.) e/o dalla Commissione giudicatrice al RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l.; (iv) la graduatoria della procedura e la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara e/o dalla Commissione giudicatrice; (v) ove occorra, e nei limiti dell'interesse dei Ricorrenti, il Chiarimento n. 1 reso dal Comune di Potenza; (vi) gli atti e le determinazioni afferenti alla fase di verifica dei requisiti, laddove espletata e conclusa dalla Stazione appaltante; c) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi dei Ricorrenti. Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato, a seguito del provvedimento di aggiudicazione efficace, dal Comune di Potenza e dal RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l., con accertamento del diritto della costituenda ATI La Gala Costruzioni all'aggiudicazione dell'appalto e con conseguente subentro della costituenda ATI La Gala Costruzioni S.r.l. in luogo del RTI aggiudicatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di aggiudicazione efficace adottato dal Comune di Potenza all’esito della verifica dei requisiti dell’RTI aggiudicatario, nonché gli atti presupposti e consequenziali; domanda connessa di declaratoria di inefficacia del contratto e subentro
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Potenza, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, aveva dichiarato efficace l’aggiudicazione della procedura per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’ex scuola media Torraca in favore dell’RTI controinteressato. Il ricorso era fondato sulla contestazione di vizi propri dell’aggiudicazione efficace e riproponeva la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato la precedente sentenza del TAR e ha annullato l’aggiudicazione presupposta, respingendo definitivamente la domanda di inefficacia del contratto e di subentro, in applicazione dell’art. 125 c.p.a. agli appalti PNRR.
La decisione
Il TAR ha distinto le due domande. Quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione efficace, ha rilevato che la verifica dei requisiti prevista dall’art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023 costituisce esercizio di potere autoritativo e che il suo esito positivo integra l’efficacia dell’aggiudicazione. Tale provvedimento può essere impugnato per vizi propri o derivati; tuttavia, poiché l’aggiudicazione efficace presuppone necessariamente l’aggiudicazione precedente, l’annullamento giudiziale di quest’ultima ha efficacia caducante, e non meramente invalidante, anche nei confronti del provvedimento integrativo dell’efficacia, secondo il principio simul stabunt, simul cadent. Poiché il Consiglio di Stato aveva già annullato l’aggiudicazione presupposta, la ricorrente aveva conseguito integralmente il bene della vita perseguito e la domanda di annullamento è stata dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di oggetto. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata già definitivamente respinta dal Consiglio di Stato. Il Comune di Potenza è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
La verifica positiva del possesso dei requisiti di partecipazione, successiva all’aggiudicazione, costituisce esercizio di potere autoritativo e integra una condizione di efficacia dell’aggiudicazione.
art. 125 c.p.a.
Nel precedente giudizio relativo all’appalto PNRR, la norma è stata applicata per respingere la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe del giudizio definito con dichiarazione parziale di cessazione della materia del contendere e parziale improcedibilità.
Massime di principio
- La verifica positiva dei requisiti effettuata dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023 è un provvedimento autoritativo che integra l’efficacia dell’aggiudicazione e può essere impugnato sia per vizi propri sia per vizi derivati dall’illegittimità dell’aggiudicazione presupposta.
- Tra l’aggiudicazione e il successivo provvedimento che ne dichiara l’efficacia sussiste un rapporto di presupposizione necessaria: l’annullamento dell’aggiudicazione produce effetti caducanti anche sul provvedimento integrativo dell’efficacia, secondo il principio simul stabunt, simul cadent.
- Quando l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione presupposta determina il pieno conseguimento del bene della vita perseguito con l’impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione efficace, la domanda di annullamento di quest’ultimo deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di oggetto.
- La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando sia stata già definitivamente respinta con una precedente pronuncia giudiziale divenuta irretrattabile.
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