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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20488/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e ausiliari)

La controversia

Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso a due periti per una complessa attività di valutazione aziendale e patrimoniale e di accertamento di eventuale interposizione fittizia di terzi. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione sostenendo che i periti fossero decaduti dal diritto alla liquidazione ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, perché la richiesta era stata presentata oltre 100 giorni dopo il deposito delle relazioni peritali di aprile-maggio 2020. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che il termine decorresse non da tali relazioni, ma dal completamento dell'incarico avvenuto solo dopo successive integrazioni e chiarimenti resi ai primi di novembre 2020, e aveva quindi confermato la liquidazione, applicando anche l'aumento per incarico collegiale e la riduzione per tardività. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, travisamento del fatto/prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente tratto dal decreto di liquidazione la circostanza, in realtà inesistente, di un deposito di relazione integrativa in data 18.11.2020, e da ciò avesse fatto discendere la tempestività dell'istanza dei periti e l'insussistenza della decadenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il dedotto travisamento del fatto pacifico sarebbe eventualmente veicolabile con revocazione e non con ricorso per cassazione; che, comunque, il giudice di merito aveva fondato la decisione sul mancato specifico dissenso della parte rispetto alla circostanza delle successive integrazioni verbali rese dai periti fino a novembre 2020 e sul fatto che il completamento dell'incarico si era verificato solo allora; che la decorrenza del termine decadenziale ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 va riferita, di regola, al deposito della relazione conclusiva, ma può spostarsi quando vi siano integrazioni successive nella medesima fase. Ha inoltre ritenuto inconferenti i richiami agli artt. 2727 e 2729 c.c. e inammissibile la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., perché diretta in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio. La richiesta di chiarimenti verbali non è stata considerata nuovo incarico, sicché non vi era contraddizione nel riconoscere il ritardo e, insieme, la prosecuzione dell'attività peritale fino a novembre 2020. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    il termine di 100 giorni per chiedere la liquidazione del compenso decorre dal completamento dell'incarico peritale; la decorrenza può spostarsi se dopo il deposito scritto intervengono integrazioni e chiarimenti successivi nella medesima fase

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma processuale richiamata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale richiamata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per il rito dell'opposizione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    il travisamento del fatto pacifico, se di mera svista, è motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio di revocazione sospende anche il giudizio di legittimità; l'effetto cessava con la sentenza sulla revocazione, senza attendere il passaggio in giudicato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la censura tendeva in realtà a contestare la ricostruzione fattuale

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che richiedono valutazione, non quando si critica il prudente apprezzamento delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di ripartizione dell'onere della prova, ma ritenuto non violato dal giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    il richiamo alle presunzioni è stato ritenuto inconferente perché la decisione si fondava sulla non contestazione, non su un ragionamento presuntivo

  • art. 2729 c.c.

    il richiamo alle presunzioni è stato ritenuto inconferente perché la decisione si fondava sulla non contestazione, non su un ragionamento presuntivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    accertati i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il travisamento del fatto pacifico, quando si traduca in una svista percettiva del giudice, non è deducibile con ricorso per cassazione ma, se del caso, con revocazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio: essa sussiste solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di valore probatorio non consentito.
  • Ai fini del termine decadenziale per chiedere la liquidazione del compenso del consulente/perito, il dies a quo coincide ordinariamente con il deposito della relazione conclusiva, ma può coincidere con un momento successivo se l'incarico si completa solo dopo integrazioni o chiarimenti richiesti dal giudice nella medesima fase.
  • Le integrazioni o i chiarimenti resi oralmente dal perito al giudice possono rilevare come completamento dell'incarico, senza che sia necessario un ulteriore deposito scritto per spostare la decorrenza del termine.
  • Quando la decisione di merito fonda la propria ricostruzione su una circostanza non specificamente contestata dalla parte, non è configurabile un vizio di presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., essendo invece operante il principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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