Cassazione Civile, Ordinanza n. 20488/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione e ausiliari)
La controversia
Nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso a due periti per una complessa attività di valutazione aziendale e patrimoniale e di accertamento di eventuale interposizione fittizia di terzi. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione sostenendo che i periti fossero decaduti dal diritto alla liquidazione ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, perché la richiesta era stata presentata oltre 100 giorni dopo il deposito delle relazioni peritali di aprile-maggio 2020. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che il termine decorresse non da tali relazioni, ma dal completamento dell'incarico avvenuto solo dopo successive integrazioni e chiarimenti resi ai primi di novembre 2020, e aveva quindi confermato la liquidazione, applicando anche l'aumento per incarico collegiale e la riduzione per tardività. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, travisamento del fatto/prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente tratto dal decreto di liquidazione la circostanza, in realtà inesistente, di un deposito di relazione integrativa in data 18.11.2020, e da ciò avesse fatto discendere la tempestività dell'istanza dei periti e l'insussistenza della decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il dedotto travisamento del fatto pacifico sarebbe eventualmente veicolabile con revocazione e non con ricorso per cassazione; che, comunque, il giudice di merito aveva fondato la decisione sul mancato specifico dissenso della parte rispetto alla circostanza delle successive integrazioni verbali rese dai periti fino a novembre 2020 e sul fatto che il completamento dell'incarico si era verificato solo allora; che la decorrenza del termine decadenziale ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 va riferita, di regola, al deposito della relazione conclusiva, ma può spostarsi quando vi siano integrazioni successive nella medesima fase. Ha inoltre ritenuto inconferenti i richiami agli artt. 2727 e 2729 c.c. e inammissibile la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., perché diretta in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio. La richiesta di chiarimenti verbali non è stata considerata nuovo incarico, sicché non vi era contraddizione nel riconoscere il ritardo e, insieme, la prosecuzione dell'attività peritale fino a novembre 2020. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
il termine di 100 giorni per chiedere la liquidazione del compenso decorre dal completamento dell'incarico peritale; la decorrenza può spostarsi se dopo il deposito scritto intervengono integrazioni e chiarimenti successivi nella medesima fase
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
norma processuale richiamata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
norma processuale richiamata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione
art. 702-bis c.p.c.
richiamato per il rito dell'opposizione
art. 395 n. 4 c.p.c.
il travisamento del fatto pacifico, se di mera svista, è motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione
art. 398, comma 4, c.p.c.
il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio di revocazione sospende anche il giudizio di legittimità; l'effetto cessava con la sentenza sulla revocazione, senza attendere il passaggio in giudicato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la censura tendeva in realtà a contestare la ricostruzione fattuale
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che richiedono valutazione, non quando si critica il prudente apprezzamento delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di ripartizione dell'onere della prova, ma ritenuto non violato dal giudice di merito
art. 2727 c.c.
il richiamo alle presunzioni è stato ritenuto inconferente perché la decisione si fondava sulla non contestazione, non su un ragionamento presuntivo
art. 2729 c.c.
il richiamo alle presunzioni è stato ritenuto inconferente perché la decisione si fondava sulla non contestazione, non su un ragionamento presuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
accertati i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il travisamento del fatto pacifico, quando si traduca in una svista percettiva del giudice, non è deducibile con ricorso per cassazione ma, se del caso, con revocazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per censurare la mera rivalutazione del materiale probatorio: essa sussiste solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di valore probatorio non consentito.
- Ai fini del termine decadenziale per chiedere la liquidazione del compenso del consulente/perito, il dies a quo coincide ordinariamente con il deposito della relazione conclusiva, ma può coincidere con un momento successivo se l'incarico si completa solo dopo integrazioni o chiarimenti richiesti dal giudice nella medesima fase.
- Le integrazioni o i chiarimenti resi oralmente dal perito al giudice possono rilevare come completamento dell'incarico, senza che sia necessario un ulteriore deposito scritto per spostare la decorrenza del termine.
- Quando la decisione di merito fonda la propria ricostruzione su una circostanza non specificamente contestata dalla parte, non è configurabile un vizio di presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c., essendo invece operante il principio di non contestazione.
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