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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07956/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che il motivo dedotto non è tra quelli ammessi contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva definito il procedimento con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente deduceva come vizio la mancanza di motivazione sulla insussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, per le sentenze emesse ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che il motivo formulato non rientra tra essi. La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è quindi ritenuta inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Individua la sentenza pronunciata sulla base dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (applicazione della pena su richiesta).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come parametro del preteso obbligo di proscioglimento immediato; la Corte però ritiene che la censura relativa alla sua mancata applicazione non sia deducibile nel perimetro dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    Stabilisce l'entrata in vigore della disciplina limitativa del ricorso per cassazione contro il patteggiamento dal 3 agosto 2017 e la sua applicazione alle impugnazioni relative a richieste formulate successivamente a tale data.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dalla legge; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, un motivo autonomamente spendibile contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. se non rientra nelle categorie tassative dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di patteggiamento formulate dopo la data di entrata in vigore della riforma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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