Sentenza n. 3667/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5409/2024, depositata il 03.12.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5409/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del titolo e anche la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza del Tribunale di Milano, distratte in favore del difensore, perché tale obbligazione non è stata fatta valere nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento era decorso e che il Ministero non aveva né eseguito, neppure parzialmente, il pagamento, né contestato l'esistenza o l'entità del credito, né fornito spiegazioni sulla procedura. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni consente di accertare l'inadempimento rispetto al titolo esecutivo e di adottare le misure necessarie per la sua attuazione.
art. 114 c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è definito mediante gli strumenti tipici dell'ottemperanza, con ordine di esecuzione e nomina preventiva del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni e l'assenza di pagamento, anche parziale, consentono di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine giudiziale.
- Se l'amministrazione costituita non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del titolo, tali circostanze concorrono a fondare l'accertamento dell'inottemperanza, in presenza della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e specificando i successivi termini e poteri necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, tenuto conto del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
- L'azione di ottemperanza resta delimitata agli obblighi esecutivi espressamente fatti valere nel giudizio e non si estende alle spese liquidate nel titolo quando, essendo state distratte in favore del difensore, esse non siano state oggetto della domanda di esecuzione.
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