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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12595/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11 gennaio 2024. Dall'ordinanza emerge che la doglianza investe la motivazione relativa alla recidiva applicata, ma il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione dei dati già esaminati dal giudice di merito. La Corte rileva che la motivazione sulla recidiva è più che adeguata e che il ricorso mira, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in punto di ragioni giustificative dell'applicazione della recidiva e ha escluso che il motivo dedotto introducesse una censura scrutinabile in cassazione, trattandosi di mera richiesta di diversa ponderazione dei dati fattuali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    La decisione impugnata risulta aver applicato la recidiva, rispetto alla quale la Corte di cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione dei dati fattuali già apprezzati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e adeguata.
  • La censura sulla recidiva è inammissibile se si risolve nella contestazione del giudizio discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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