Cassazione Penale, Ordinanza n. 07193/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata. I motivi dedotti erano due: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione sarebbe stata contraddittoria o illogica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la pena non fosse stata ulteriormente ridotta e che non fossero state valorizzate adeguatamente le circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, il grado di colpa, la pericolosità della guida, il rischio per l'incolumità pubblica e l'elevato tasso alcolemico accertato. Quanto alla pena, ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta; nella specie la motivazione era sufficiente. Ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e che il calcolo della pena, anche alla luce dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, era stato correttamente effettuato. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2 lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, nella forma aggravata per tasso alcolemico superiore alla soglia indicata dalla lettera c).
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante
Le attenuanti concorrenti non possono neutralizzare l'aggravante; le diminuzioni si applicano dopo l'aumento per la stessa, secondo il meccanismo legale di calcolo della pena.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il disvalore oggettivo della condotta, il grado di colpa e la pericolosità del comportamento rendano non giustificata la non punibilità.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire entro il potere discrezionale del giudice di merito, secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e della personalità dell'imputato sono parametri rilevanti per la commisurazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la motivazione valorizzi in modo coerente il disvalore della condotta, il grado della colpa e la concreta pericolosità del comportamento, soprattutto in presenza di condotte idonee a mettere in pericolo l'incolumità pubblica.
- In tema di commisurazione della pena, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del quantum sanzionatorio, salvo che la determinazione risulti arbitraria, illogica o priva di motivazione sufficiente.
- Il giudice di merito, nel determinare la pena e nel negare o valorizzare le attenuanti, non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che indichi le ragioni ritenute decisive alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando una norma speciale stabilisce che le attenuanti concorrenti non possano prevalere o equivalere a una specifica aggravante, il giudice deve applicare il meccanismo legale di aumento e successiva diminuzione della pena secondo l'ordine imposto dalla disposizione, senza poter elidere gli effetti dell'aggravante.
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