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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società per imposte versate in relazione a interventi di ampliamento e ammodernamento di un opificio, rispetto ai quali in precedenza era stato riconosciuto, in via definitiva, il beneficio fiscale ritenuto spettante sia ai fini ILOR sia ai fini IRPEG. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio sulla domanda di rimborso di una somma ingente, oltre interessi legali e anatocistici, i giudici di merito avevano accolto la pretesa della società, ritenendo: coperta da giudicato la spettanza del rimborso anche per l'anno 1994; infondata la contestazione sulla documentazione prodotta, già nella disponibilità dell'Ufficio; non opponibile il rifiuto di pagamento per asseriti carichi pendenti in assenza di un formale provvedimento di sospensione; spettanti anche gli interessi anatocistici; compensate le spese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la decisione definitiva precedente avrebbe accertato solo l'esistenza del diritto al rimborso in astratto, non le singole annualità; 2) violazione delle norme che, secondo l'Ufficio, escludono gli interessi anatocistici sui rimborsi tributari, deducendo che la questione era mera difesa in diritto e non domanda nuova; 3) violazione delle norme che consentirebbero la sospensione del pagamento dei rimborsi in presenza di pendenze fiscali, assumendo che non occorresse un formale fermo amministrativo e che fosse sufficiente la presenza di carichi pendenti. La società ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, perché ridetermini il credito della società escludendo il computo degli interessi anatocistici. I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti, con rimessione al giudice di rinvio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale; il motivo che ne denunciava la violazione è stato però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sul giudizio di legittimità in materia tributaria, in collegamento alle censure del ricorso principale.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere la dedotta novità della questione sugli interessi anatocistici; la Corte ha escluso che si trattasse di eccezione nuova.

  • art. 1263 c.c.

    Citato nel secondo motivo dal ricorrente principale, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 37, comma 50, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    Norma ritenuta di natura innovativa e non interpretativa; a decorrere dal 4 luglio 2006 esclude il calcolo degli interessi anatocistici sulle somme dovute al contribuente per ritardato rimborso d'imposta.

  • art. 1283 c.c.

    È applicabile ai rapporti di rimborso tributario solo per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, d.l. n. 223 del 2006; dopo tale data opera il divieto speciale di anatocismo.

  • art. 69, ultimo comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato come base del potere di sospensione del pagamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'Ufficio per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la sospensione del pagamento in presenza di debiti fiscali; la Corte ha osservato che non erano indicati importo e natura concreta dei carichi pendenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese di lite.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per difetto o apparenza di motivazione sulla regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia principale sia incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'inesistenza o l'erronea applicazione del giudicato esterno deve riportare nel ricorso il testo integrale della sentenza asseritamente coperta da giudicato; il mero richiamo a estratti o il rinvio generico non soddisfa il principio di autosufficienza e comporta inammissibilità del motivo.
  • In materia di rimborsi tributari, una diversa qualificazione giuridica della pretesa dell'Ufficio sulla spettanza o meno degli interessi non integra di per sé eccezione nuova: se la questione è già stata introdotta e dibattuta, il giudice deve esaminarla nel merito.
  • Per i rimborsi dovuti al contribuente, gli interessi anatocistici non sono riconoscibili per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, d.l. n. 223 del 2006; la disciplina ha natura innovativa e prevale sulla regola generale dell'art. 1283 c.c. per le somme maturate dopo tale data.
  • La specialità della materia fiscale può giustificare una disciplina differenziata degli interessi sui rimborsi d'imposta rispetto ai debiti del contribuente verso il fisco, senza che ciò comporti automaticamente violazione del principio di uguaglianza.
  • La sospensione del pagamento di un rimborso erariale richiede la deduzione specifica dei presupposti fatti valere dall'Amministrazione e, quando invocato il fermo o il blocco del pagamento, anche l'indicazione di un provvedimento formale e degli elementi concreti del credito fiscale ostativo; censure generiche sui 'carichi pendenti' sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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