Sentenza n. 440/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della la deliberazione -OMISSIS- assunta dal Direttore generale del Policlinico in data 4.6.2024, non notificata, nella parte in cui si disponeva la revoca del conferimento di incarico dirigenziale della Struttura semplice a valenza dipartimentale di -OMISSIS- a direzione ospedaliera, deliberando la revoca dell’avviso interno indetto con DDG -OMISSIS- del 7.11.2023; nonché - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli innanzi indicati, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo; - del provvedimento del Policlinico riuniti di Foggia dell’1.7.2024 prot.-OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente, in data 20.6.2024, di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché per estrarne copia non autentica, per la seguente documentazione relativa all’avviso interno indetto con DDG -OMISSIS- del 7.11.2023: a) copia conforme dei verbali di chiusura termini del bando con indicazione delle domande pervenute; b) copia conforme dei verbali di valutazione dei titoli e curricula dei partecipanti ritenuti idonei; c) copia conforme del verbale contenente la proposta motivata del vincitore a firma del direttore sanitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi a una procedura selettiva interna per il conferimento di un incarico di direttore di struttura semplice
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego opposto dall’Azienda alla richiesta di accesso documentale, formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, avente a oggetto: i verbali di chiusura dei termini del bando con l’indicazione delle domande pervenute; i verbali di valutazione dei titoli e dei curricula dei partecipanti ritenuti idonei; la proposta motivata del direttore sanitario relativa alla nomina del vincitore. La domanda di accesso era stata proposta nell’ambito di una controversia concernente la revoca della procedura selettiva, ma il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa esclusiva sul solo accesso documentale e aveva rimesso tale domanda al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Nel giudizio rinnovato è emerso che l’Azienda, sia nel riscontro originario sia in una successiva relazione amministrativa, aveva dichiarato l’inesistenza materiale dei documenti richiesti, precisando che, a seguito della revoca dell’avviso, non erano stati prodotti atti endoprocedimentali quali l’acquisizione delle domande e la valutazione comparativa dei titoli.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accesso. Ha ritenuto che l’esistenza, o almeno la detenzione effettiva, dei documenti richiesti costituisca presupposto logico, ontologico ed elemento costitutivo del diritto di accesso. Poiché l’Amministrazione ha dichiarato formalmente che i documenti non sono mai stati formati e non sono nella sua disponibilità, manca l’oggetto stesso dell’actio ad exhibendum. La dimostrazione dell’esistenza o detenzione del documento grava sulla parte che invoca il diritto di accesso e può essere fornita anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non tramite mere supposizioni o congetture. Un eventuale ordine giudiziale di esibizione sarebbe inutiliter dato e ineseguibile, in applicazione del principio per cui ad impossibilia nemo tenetur. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell’incolpevole affidamento della ricorrente sull’esistenza della documentazione richiesta.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale presuppone l’esistenza e la disponibilità effettiva dei documenti richiesti; non può essere esercitata rispetto a documenti mai formati o inesistenti.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando la documentazione sia richiesta in funzione della tutela di una situazione soggettiva diversa.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La domanda di accesso, riconosciuta come appartenente alla giurisdizione amministrativa, è stata rimessa al giudice di primo grado dal Consiglio di Stato.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza o detenzione del documento costituisce fatto generatore del diritto di accesso e la relativa dimostrazione grava sulla parte che intende far valere la pretesa ostensiva.
Massime di principio
- L’esistenza materiale o la detenzione effettiva del documento richiesto costituisce presupposto logico, ontologico ed elemento costitutivo del diritto di accesso documentale; in mancanza, la domanda ostensiva deve essere respinta.
- L’onere di dimostrare l’esistenza o la detenzione del documento grava sul richiedente, che può assolverlo anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non attraverso mere supposizioni, illazioni o congetture.
- Non può essere disposto un ordine giudiziale di esibizione di documenti mai formati o comunque inesistenti nella disponibilità dell’amministrazione, poiché una pronuncia di accoglimento sarebbe inutiliter data e opererebbe il principio generale ad impossibilia nemo tenetur.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso documentale dipende dalla natura pubblicistica del soggetto che ha formato o detiene stabilmente la documentazione, non dalla situazione giuridica sostanziale che il richiedente intende tutelare mediante l’accesso.
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