Sentenza n. 1201/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 8, comma 3, del regolamento comunale TARI approvato con deliberazione consiliare, nella parte relativa all'assoggettamento a TARI dei magazzini di prodotti finiti e semilavorati e delle aree dove vi è presenza di persone fisiche
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la disciplina regolamentare TARI nella parte in cui sembrava assoggettare automaticamente all'imposta le aree aziendali e i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, nonché le parti delle aree dove vi è presenza di persone fisiche. Secondo la prospettazione ricorsuale, la disposizione avrebbe introdotto una presunzione assoluta di imponibilità, impedendo al contribuente di dimostrare che anche tali spazi producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato a proprie spese e che, pertanto, non sono conferibili al servizio pubblico. Il Comune ha sostenuto che la disposizione non escludesse la prova contraria, ma si limitasse a escludere una presunzione di non assoggettamento per i magazzini di prodotti finiti e semilavorati, ferma restando la possibilità di dimostrare la prevalente produzione di rifiuti speciali. È stata inoltre contestata l'indeterminatezza della previsione relativa alle aree caratterizzate dalla presenza di persone fisiche.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il terzo comma dell'art. 8 del regolamento TARI, salva la possibilità per il Comune di riformularlo correttamente. Il giudice ha ritenuto che, per i magazzini di prodotti finiti e semilavorati, non operi una presunzione automatica di esenzione, ma che l'esenzione debba essere riconosciuta quando il contribuente dimostri che anche in tali spazi sono prodotti prevalentemente rifiuti speciali, correttamente smaltiti al di fuori del servizio pubblico. Al tempo stesso, è illegittima la sottrazione sic et simpliciter di tali magazzini dal regime dell'esenzione, con conseguente automatica attrazione a tassazione, perché ciò impedirebbe la prova del presupposto dell'esenzione e finirebbe per tassare attività industriali sottratte per legge alla TARI. Il testo regolamentare, pur potendo essere stato applicato dal Comune nel senso conforme alla legge, non rendeva tale possibilità chiara e inequivocabile; il giudice amministrativo non poteva sostituirsi al Comune mediante un'interpretazione additiva. È stata inoltre ritenuta illegittima e indeterminata la generica inclusione delle aree dove vi sia presenza di persone fisiche, in assenza dell'individuazione di un'effettiva produzione di rifiuti. Il ricorso è stato invece respinto nella parte volta a ottenere l'esclusione generalizzata dalla TARI di tutti i magazzini di prodotti finiti e semilavorati funzionalmente collegati all'attività industriale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, l. 147/2013
i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive
La disciplina dell'esclusione dalla TARI riguarda i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive; per i magazzini di prodotti finiti e semilavorati non opera una presunzione automatica né di esenzione né di imponibilità, dovendosi verificare in concreto la prevalente produzione di rifiuti speciali.
art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006
La fuoriuscita dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti può comportare la riduzione o l'esenzione della sola quota variabile della tariffa, mentre la decisione richiama la debenza della quota fissa; tale profilo non esclude comunque l'esenzione per le superfici in cui siano prodotti rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la trattazione dell'udienza di smaltimento da remoto.
Massime di principio
- La disciplina comunale della TARI non può assoggettare automaticamente all'imposta i magazzini di prodotti finiti e semilavorati funzionalmente collegati a un'attività industriale produttrice di rifiuti speciali, quando deve essere consentito al contribuente di dimostrare che anche in tali spazi sono prodotti prevalentemente rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico e correttamente smaltiti a proprie spese.
- Per i magazzini di prodotti finiti e semilavorati non opera una presunzione generale di esenzione dalla TARI: l'esenzione è subordinata alla specifica indicazione dei locali e alla prova della produzione prevalente di rifiuti speciali e del loro corretto smaltimento; correlativamente, non è legittima neppure la loro sottrazione automatica al regime dell'esenzione.
- Il giudice amministrativo non può correggere mediante interpretazione additiva una disposizione regolamentare il cui tenore letterale non renda chiara e inequivocabile la possibilità di provare il presupposto dell'esenzione; spetta all'amministrazione riformulare la disposizione in modo conforme alla disciplina legislativa.
- Una previsione regolamentare che assoggetti genericamente a TARI le aree in cui vi sia presenza di persone fisiche è illegittima quando non individui in modo determinato il presupposto impositivo e non sia collegata all'effettiva produzione di rifiuti imponibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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