Cassazione Civile, Sentenza n. 10879/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese, aveva riferito di essere fuggito dal Senegal dopo aver conosciuto il padre da adulto e aver convissuto con lui per quattro giorni. Secondo il racconto, il padre pretendeva che si convertisse a una religione non precisata e, dopo il suo rifiuto, lo aveva ripetutamente picchiato e minacciato di morte. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale; il Tribunale di Catania aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1901/2018 depositata l’11 settembre 2018, aveva respinto il gravame. In cassazione il richiedente ha formulato quattro motivi: (1) ha lamentato il mancato esame dell’istanza di audizione e l’omessa valutazione di circostanze e documenti relativi alla sopravvenuta integrazione; (2) ha contestato la conclusione secondo cui le condotte del padre non costituivano persecuzione e l’assunto che avrebbe potuto rivolgersi alle autorità del Paese; (3) ha sostenuto che le violenze domestiche avrebbero dovuto essere considerate trattamenti inumani e degradanti; (4) ha censurato la mancata adeguata valorizzazione dell’integrazione economica e sociale in Italia ai fini della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione d’appello, fondata sulla non credibilità del richiedente, e mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva un dissenso di merito sulla ricostruzione e valutazione dei fatti. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’accertamento di merito, fondato su fonti informative aggiornate che escludevano, in caso di rientro, rischi di morte, tortura o gravi danni. Il quarto è stato rigettato nel merito: la Corte d’appello aveva svolto la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente e quella del Paese d’origine, escludendo vulnerabilità meritevoli di protezione; la giovane età all’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa non erano sufficienti a integrare i requisiti di eccezionalità e meritevolezza. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello, che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, e che la giovane età al momento dell’ingresso in Italia, nè lo svolgimento di attività lavorativa valgono ad integrare i parametri dell’eccezionalità e della meritevolezza richiesti dalla legge per la concessione di tale forma di protezione.
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva e oggettiva del richiedente rispetto al Paese d’origine, volta a verificare se il rimpatrio comporti la compromissione dei diritti fondamentali. La giovane età all’ingresso in Italia e la sola attività lavorativa non bastano, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare vulnerabilità meritevole.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello relativo al ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- La contestazione della ricostruzione e valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, formulata come mero dissenso e diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze, non è ammissibile in cassazione.
- Nel valutare la protezione umanitaria occorre comparare la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con quella del Paese d’origine, verificando se il rimpatrio possa privarlo della titolarità o dell’esercizio dei diritti fondamentali.
- La giovane età al momento dell’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa, considerati da soli, non integrano i requisiti di eccezionalità e meritevolezza necessari per la protezione umanitaria.
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