Sentenza n. 4028/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del decreto del Questore della Provincia di Milano, Rif. n. -OMISSIS- Imm., adottato in data 22.06.2026 e notificato in data 25.06.2026, recante rigetto dell’istanza di rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 251/2007; - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e contestuale preavviso di rigetto, notificata ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis L. n. 241/1990 in data 28.05.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto; nonché, per quanto di ragione, per l’accertamento del diritto del ricorrente, titolare dello status di rifugiato, al rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 251/2007, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione del relativo provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dello status di rifugiato e soggiornante in Italia da oltre venticinque anni, aveva chiesto alla Questura di Milano il rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 251/2007, per recarsi temporaneamente all'estero per motivi familiari. Nel corso del procedimento la Questura aveva richiesto, ai sensi dell'art. 15 T.U.L.P.S., un nulla osta del Magistrato di sorveglianza, nonostante l'intervenuta estinzione della pena detentiva e dei relativi effetti penali a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Il ricorrente aveva comunque ottenuto il nulla osta il 3 giugno 2026 e lo aveva depositato tempestivamente, ma la Questura aveva successivamente rigettato l'istanza. Il ricorso era diretto all'annullamento del diniego e degli atti procedimentali presupposti, nonché all'accertamento del diritto al rilascio del documento e alla condanna dell'amministrazione all'adozione del relativo provvedimento.
La decisione
Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere validato l'istanza telematica e di avere disposto la produzione e la messa a disposizione del Documento di Viaggio per il ritiro. Tale attività procedimentale, pur successiva alla proposizione del ricorso, ha assicurato al ricorrente l'integrale soddisfazione del bene della vita perseguito. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego e degli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate; il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero dell'Interno, quale amministrazione resistente, per il rimborso alla parte ricorrente. Il dispositivo contiene un refuso laddove indica il rimborso a favore della parte resistente, in contrasto con la motivazione e con la restante formulazione.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 251/2007
La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione, poiché dichiara cessata la materia del contendere.
art. 15 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta della Questura di acquisire il nulla osta del Magistrato di sorveglianza; la sentenza non valuta la legittimità di tale richiesta.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate per la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto; la relativa legittimità non viene esaminata per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato tra le norme applicate; la pronuncia definisce il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere a seguito della soddisfazione della pretesa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme all'art. 10 del regolamento GDPR, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta un'attività procedimentale che assicura integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, non il semplice riesame dell'istanza o l'adozione di un atto meramente interlocutorio.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'attività dell'amministrazione resistente, le spese possono essere compensate, ma il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione per il rimborso alla parte ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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