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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04262/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ABENERGIE S.p.A., ritenendo le conclusioni della parte civile sostanzialmente ininfluenti rispetto alla decisione, dato il contenuto dei motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30/10/2023, limitatamente alle statuizioni civili. Il ricorso è stato ritenuto basato esclusivamente su censure di fatto, cioè su contestazioni della ricostruzione probatoria e valutativa compiuta dai giudici di merito, con conseguente richiesta impropria di riesame del merito in sede di legittimità. La parte civile indicata è ABENERGIE S.p.A., ma nel testo non emergono ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato presupposto, né sui singoli motivi articolati oltre al rilievo della loro natura fattuale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure sono improponibili in sede di legittimità perché devolvono al giudice di cassazione questioni di fatto riservate al merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o delle prove, perché tali questioni appartengono al giudice di merito.
  • Quando il ricorso investe esclusivamente il profilo civilistico della condanna e le doglianze sono di mero fatto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle statuizioni civili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le spese di difesa della parte civile non vanno liquidate quando l'attività difensiva svolta risulti sostanzialmente ininfluente ai fini della decisione, in ragione della natura delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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